Ai sensi dell’art. 3 del citato DPCM, l’entita’ delle somme che saranno corrisposte e’ pari all’ 11,24 per cento dell’importo dei seguenti emolumenti:
a) assegno di funzione, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
b) trattamento economico superiore correlato all’anzianita’ di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica e nel grado, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
c) incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
d) indennita’ operative non connesse a progressione in carriera, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
e) progressione di carriera comunque denominata, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
f) classi e scatti di stipendio previsti per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che sarebbero stati maturati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
g) 0,75 per cento del trattamento economico in godimento al 1° gennaio 2011 per il personale dirigente e per quello direttivo destinatario del trattamento dirigenziale, interessato all’applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all’art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
h) scatti convenzionali disposti ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
i) maggiorazioni delle indennita’ di rischio spettanti al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e dell’art. 45 del C.C.N.L. comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014.
Letta 1.363 volte