Com’è noto l’art. 2, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, prevede che l’impiegato collocato in fuori ruolo sia tenuto a versare all’Amministrazione cui appartiene l’importo dei contributi a suo carico, di cui all’art. 57 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, ai fini del computo degli stessi agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza. A tal proposito l’INPS ha più volte chiarito che “il tempo trascorso in tale posizione è interamente tutelato agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza, per cui l’Amministrazione di appartenenza del lavoratore interessato – obbligato al versamento della ritenuta a proprio carico all’Amministrazione di appartenenza – con la quale il rapporto di lavoro non deve essersi interrotto, è tenuta al versamento della relativa contribuzione”.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare in allegato.
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