CHI DIFENDE I DIFENSORI?

CHI DIFENDE I DIFENSORI?

“Chi difende i difensori” avrà come oggetto proprio il problema delle garanzie funzionali, in modo tale che la collettività ne prenda ampia consapevolezza e che tali tutele possano essere...

“Chi difende i difensori” avrà come oggetto proprio il problema delle garanzie funzionali, in modo tale che la collettività ne prenda ampia consapevolezza e che tali tutele possano essere introdotte nel nostro ordinamento. Di seguito elenchiamo quelle che per noi sono le valide proposte per soddisfare le esigenze dei colleghi.


PROTOCOLLI OPERATIVI – REGOLE DI INGAGGIO

Nello svolgimento delle proprie funzioni l’operatore di polizia è chiamato, in taluni casi, a dover limitare i diritti del cittadino e a dover ricorrere all‘esercizio della forza. Come è noto, la legittima difesa e l’uso legittimo delle armi sono disciplinati dagli articoli 51 e 53 del Codice Penale. Tuttavia, la cornice normativa degli articoli 51 e 53 non è sufficiente a garantire l’operatore. Riteniamo necessaria l’introduzione di un protocollo operativo che indichi in via preventiva e, in modo chiaro ed inequivocabile, quando e con quali modalità possano utilizzarsi le armi e gli altri mezzi di coazione fisica in uso agli operatori della Polizia di Stato (sfollagente, spray urticanti, idranti, Taser, ecc). Delimitando scrupolosamente il campo di legittimità dell’uso di tali strumenti, difatti, evitiamo, da un lato, le criticità derivanti dall’incertezza del poter fare e del non dover fare da parte degli operatori di polizia e, dall’altro, sarà più semplice individuare eventuali contestazioni non fondate a danno di questi ultimi. Ciò consentirebbe, dunque, di aumentare il senso di sicurezza degli uomini in divisa nello svolgimento delle funzioni e garanzie nei confronti di coloro che vengono in contatto delle forze dell’ordine che preventivamente avranno la possibilità di conoscere i limiti da non oltrepassare senza incorrere nella legittima azione dello Stato, tutto ciò con enorme vantaggio per la certezza del diritto e il libero e consapevole esercizio delle proprie facoltà.


TUTELA DELLA FUNZIONE

E’ questo uno dei problemi più rilevanti. Incontrastato l’assunto costituzionale che vede l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge, a prescindere dalle qualità rivestite, non può sottacersi la necessità di maggiori tutele per le Forze dell’Ordine che, conseguentemente alla professione svolta, si trovano esposte al rischio di incorrere in contenziosi legali ben maggiori – e, dunque, differenziati – rispetto al quisque de populo. L’iscrizione dell’operatore di polizia nel registro degli indagati, difatti – a differenza di ciò che avviene nel pubblico impiego – porta con sé una serie di conseguenze dannose e pregiudizievoli collegate alla qualità rivestita, che vanno dal blocco automatico della progressione in carriera nelle more del giudizio, all’avvio de plano del procedimento disciplinare da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ecc… Inoltre, vi è un evidente interesse pubblico: la collettività ha tutto il diritto nonché l’interesse di conoscere nel più breve tempo possibile della fedeltà di un servitore dello Stato. Si chiede, quindi, la previsione di un nuovo procedimento giurisdizionale per i fatti compiuti nell’adempimento del proprio dovere o relativi all’uso delle armi con la previsione di un fascicolo “atti relativi a”. Si richiede una modifica al codice di procedura penale che attribuisca al Procuratore Generale della Repubblica, nel distretto di Corte d’Appello, la competenza a svolgere una previa valutazione (di garanzia) dei fatti aventi origine e causa nel servizio di Polizia, con l’introduzione di una particolare forma di archiviazione, richiesta con atto motivato, qualora le condotte degli operatori delle Forze dell’Ordine possano attagliarsi a una qualunque causa di giustificazione (artt.50 – 54 c.p. – legittima difesa, uso legittimo delle armi, adempimento di un dovere, etc.). Attualmente, anche nelle suddette ipotesi, per servizi di polizia svolti nell’interesse dello Stato, il procedimento prevede una verifica giurisdizionale ordinaria, con tutte le incombenze di natura materiale ed economica che ne conseguono per il singolo operatore. L’Art. 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “Art. 335 – Registro delle notizie di reato. Modificato come segue:

4. Prima dell’iscrizione nel registro della notizia di reato, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello territorialmente competente effettua una previa valutazione di garanzia dei fatti aventi origine e causa nel servizio di Polizia e, con atto motivato, dispone l’archiviazione qualora le condotte degli operatori di polizia rientrino nelle ipotesi di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale”.

 

 

 

 

 


TUTELA LEGALE FORNITA DALL’AMMINISTRAZIONE

L’operatore di polizia indagato per fatti di servizio è obbligato a difendersi personalmente da eventuali accuse. Questo comporta che a volte siano stati avviati procedimenti “per atto dovuto” al solo fine di consentire agli operatori coinvolti di fruire delle garanzie processuali previste solo in favore degli indagati, come ad esempio la possibilità di far partecipare i propri legali all’incidente probatorio o alle perizie. Non è accettabile che tale onere, anche economico, debba essere lasciato in carico all’operatore e alla sua famiglia. L’Amministrazione di appartenenza deve, con professionisti incaricati, poter partecipare al procedimento in rappresentanza degli operatori dal momento che questi non hanno agito per conto proprio ma nello svolgimento dei compiti istituzionali per i quali erano stati comandati. Proprio per tale ragione sarebbe opportuno prevedere la difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato. E’ necessaria, inoltre, una modifica all’art. 21 del D.P.R.. 51/2009 prevedendo che, in caso di condanna alle spese della controparte, l’Amministrazione non possa esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’operatore ma agire nei riguardi della controparte per recuperare quanto anticipato all’operatore. In tal modo si eviterebbero gli effetti distorsivi dell’attuale normativa che, nel caso i cui sia stata anticipata una somma non oltre 5.000 per le spese legali, consente all’Amministrazione di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del personale quando la controparte al termine del giudizio è stata condannata alle spese ma risulta essere nullatenente.


OLTRAGGIO E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Al fine di garantire maggiori tutele agli operatori delle forze dell’ordine vanno inasprite le pene dei suddetti reati in modo tale che ne sia rafforzata l’azione preventiva della sanzione. Chi opera nello svolgimento delle proprie funzioni non agisce nel proprio interesse ma in quello dello Stato perseguendo pertanto in quel momento finalità di interesse pubblico. Modificare l’articolo 341 bis del codice penale aggiungendo dopo le parole “con la reclusione fino a tre anni” le parole “e con la multa da tremila a cinquemila euro”. Garantire l’autorevolezza del pubblico ufficiale attraverso lo sganciamento per queste tipologie criminose dai disposti della legge n. 67 del 2014 che ha inserito nel codice penale il limite dei 3 anni di pena per l’applicazione degli “arresti domiciliari“ in luogo del carcere, applicabile anche per i reati commessi nei confronti del pubblico ufficiale a causa o nell’esercizio delle funzioni. Se si raggiunge nel massino tale pena, i domiciliari diventano in automatico la pena principale e non più il carcere.

 


 

VIDEO CAMERE SU DIVISE, AUTO E CELLE DI SICUREZZA

Si tratta di una proposta che il SAP porta avanti da tempo e che ha cercato di realizzare distribuendo a numerosi associati una Spy pen. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha poi finalmente deciso, su nostro input, di avviare una sperimentazione per il personale dei Reparti Mobili di Milano, Napoli, Roma e Torino. Estesa poi ai Reparti Prevenzione Crimine e Reparti Volanti. Una tutela per i poliziotti da false denunce e accuse e una garanzia per i cittadini. Sperimentazione iniziata il 1° luglio 2014 e mai conclusa. Riteniamo imprescindibile per la tutela dell’operatore di polizia l’utilizzo di videocamere nello svolgimento di particolari servizi. L’utilizzo di tale strumentazione permetterebbe di ridurre i casi mediatici che spesso nascono intorno ad interventi di polizia. Infatti, la ripresa dell’attività di polizia permetterebbe di agevolare l’accertamento della verità in sede processuale, rendendolo quasi automatico ed evitando gli effetti pregiudizievoli, di carattere economico e morale, che un lungo processo produce non solo in capo all’operatore ma anche alla sua famiglia.

 


STRUMENTI IDONEI A RENDERE PIU’ SICURO ED EFFICACE L’INTERVENTO DI POLIZIA

Le dotazioni di polizia devono costantemente essere adeguate alle nuove tecnologie e con strumenti utili per rendere sempre più sicuro ed efficace l’intervento di polizia. Si pensi ad esempio ai guanti antitaglio, ai corpetti protettivi, Bola Wrap, ecc. Inoltre, si devono poter avere strumenti idonei che consentano di utilizzare l’eventuale forza necessaria per vincere una resistenza o respingere una violenza in virtù del principio di proporzionalità. In proposito vanno introdotti strumenti tipo Taser o proiettili di gomma .

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NORME A TUTELA DEL PERSONALE FERITO IN SERVIZIO

Il personale che a causa del servizio riporta ferite o lesioni deve poter accede ai servizi sanitari in regime di esenzione ticket. Il procedimento di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio deve concludersi entro un anno. Non è accettabile che gli operatori delle forze dell’ordine feriti in servizio debbano accollarsi tutte le spese sanitarie sino al riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio che oggi avviene in circa 8 anni.


VOLANTINAGGIO DEL SAP IL 01 LUGLIO 2021

Il 01 luglio 2021 il SAP ha organizzato un volantinaggio alla stazione Termini di Roma in segno di solidarietà al collega indagato a seguito del suo intervento durante un’aggressione. Con il  volantino, di seguito allegato, il SAP ha ribadito la necessità di idonee garanzie funzionali per le forze dell’ordine.

 

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