POLIZIA STRADALE E INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO “FUORI SEDE”

POLIZIA STRADALE E INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO “FUORI SEDE”

Il Consiglio di Stato con la pronuncia 04561/2022 Reg.Prov.Coll. ha, respingendo l’appello proposto dal Ministero dell’Interno, riconosciuto a favore dei dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso la...
image_pdfimage_print

Il Consiglio di Stato con la pronuncia 04561/2022 Reg.Prov.Coll. ha, respingendo l’appello proposto dal Ministero dell’Interno, riconosciuto a favore dei dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione polizia stradale di Susa il diritto all’indennità di ordine pubblico “fuori sede” per lo svolgimento di servizi in località poste in un comune diverso dalla sede di servizio, anche se ricompreso nella giurisdizione territoriale della Sottosezione.

In particolare, la predetta indennità di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 147/1990 ed all’art. 10 del d.P.R. n. 164/2002era stata negata dalla questura di Torino, nonostante gli operatori della polizia stradale fossero stati comandati in servizio di ordine pubblico, sin dal 2011, presso i cantieri TAV situati in comuni diversi dalla sede di servizio.

Il diniego della Questura si fondava sulla nota prot. 333-G/2524/04 del 10 dicembre 2012 del Dipartimento della P. di S., in virtù della quale non si riconosceva l’indennità di ordine pubblico “fuori sede” ma il meno favorevole trattamento dei servizi in sede “qualora la giurisdizione territoriale dell’ufficio di appartenenza si estenda anche ad altro comune”.

I giudici di Palazzo Spada hanno confermato l’impianto motivazionale del Tar Piemonte, ritenendo l’Amministrazione colpevole di aver arbitrariamente posto una condizione (l’ambito giurisdizionale territoriale), quando invece l’art. 10 del d.P.R. n. 147/90 richiama “soltanto i concetti più lineari di sede e di comune, prevedendo che l’indennità sia dovuta per i servizi resi nei comuni diversi da quelli in cui vi è la sede della stazione di appartenenza”.

Nella sentenza, quindi, viene chiarito che per servizio fuori sede si deve ritenere il servizio reso in ogni comune diverso da quello in cui è posta l’ordinaria sede di servizio indipendentemente dalla giurisdizione territoriale e dagli itinerari previsti per il Reparto della Polizia Stradale. Inoltre, in capo agli operatori della Sottosezione è stata riconosciuta la spettanza del beneficio invocato con effetto retroattivo sin dal 2011. Un ottimo risultato che ora può essere invocato da tutti coloro che dovessero trovarsi nella medesima situazione.

Letta 2.373 volte

CATEGORIE
NEWSPiemonte

ARTICOLI CONNESSI

Archivi