MANCATA MATURAZIONE FERIE IN CASO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE

MANCATA MATURAZIONE FERIE IN CASO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE

A seguito di segnalazioni sulla mancata maturazione dei giorni di congedo ordinario per sospensione dall’attività lavorativa imposta, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, dall’articolo 4 ter del D.L. n....
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A seguito di segnalazioni sulla mancata maturazione dei giorni di congedo ordinario per sospensione dall’attività lavorativa imposta, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, dall’articolo 4 ter del D.L. n. 44 del 2021, abbiamo chiesto al Dipartimento chiarimenti sulle conseguenze normativamente previste in tal caso.

Una recente sentenza del Tar Lombardia, la 16 del 2 gennaio 2023, ha sancito l’illegittimità della decurtazione dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale.

Nella specie, la sentenza avalla la decisione dell’Amministrazione di non retribuire il dipendente ma cassa la decisione di non considerare maturata l’anzianità di servizio e i giorni di licenza ordinaria per il periodo sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa.

Infatti, il Tar Lombardia ha statuito: “L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati (…) la norma è chiara (…) nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria”.

Una pronuncia chiarificatrice dell’Amministrazione sarebbe utile al fine di garantire la corretta applicazione al caso considerato e a casi simili della normativa prevista.

LA NOTA INVIATA

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