CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO PER I REATI DI VIOLENZA, RESISTENZA E OLTRAGGIO - L'EMENDAMENTO DELL'ON. TONELLI E' LEGITTIMO

CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO PER I REATI DI VIOLENZA, RESISTENZA E OLTRAGGIO – L’EMENDAMENTO DELL’ON. TONELLI E’ LEGITTIMO

VIOLENZA, RESISTENZA E OLTRAGGIO LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA LA LEGITTIMITA’ DELL’EMENDAMENTO DELL’ON. TONELLI CHE ESCLUDE L’APPLICAZIONE DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO PER I REATI...
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VIOLENZA, RESISTENZA E OLTRAGGIO

LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA LA LEGITTIMITA’ DELL’EMENDAMENTO DELL’ON. TONELLI CHE ESCLUDE L’APPLICAZIONE DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO PER I REATI DI VIOLENZA, RESISTENZA E OLTRAGGIO COMMESSI CONTRO UN UFFICIALE O AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA O DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

Con l’importante sentenza n. 30 del 2021 la Corte Costituzionale conferma la legittimità della norma introdotta su proposta dell’On. Tonelli che esclude l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per i reati di violenza, resistenza o oltraggio commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dai Tribunali Ordinari di Torino e Torre Annunziata.

Nel primo caso un cittadino cinese aveva usato violenza, con calci, ginocchiate e una testata nei confronti di due carabinieri al fine di opporsi a un atto del loro ufficio. Il giudice aveva rilevato che la persona era incensurata e aveva agito in un grave e occasionale stato d’animo per aver appreso dell’imminente morte del padre nella lontana Cina.

Nel secondo caso si trattava di una contestazione ad un cittadino per resistenza a pubblico ufficiale per aver strattonato e minacciato gli agenti di polizia giudiziaria intervenuti dopo una lite tra lui e un’altra persona. Il giudice aveva ritenuto trattarsi di fatto occasionale e connotato da una “carica intimidatoria particolarmente esigua” perché determinata principalmente dallo stato di agitazione indotto dal precedente alterco.

In entrambi i casi i giudici avevano ritenuto illegittima la preclusione legislativa concernente la non applicabilità della causa di esclusione della particolare tenuità del fatto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, sottoponendo la questione al Giudice delle Leggi perché ne vagliasse la legittimità costituzionale.

La Corte ha dichiarato infondate e in parte inammissibili le questioni sottoposte, confermando pertanto la piena legittimità della modifica normativa.

Si tratta di un altro importante risultato del SAP che con l’On. Tonelli tra i banchi del Parlamento è riuscito ad introdurre una norma nel nostro ordinamento che offre maggiori tutele a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni.

Il fenomeno delle aggressioni a chi veste una divisa negli ultimi anni è aumentato in modo esponenziale e per contrastarlo servono mezzi e norme adeguate.

L’esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto per chi commette violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale fa si che l’autore debba sempre assumersi la responsabilità del suo comportamento e risponderne.

Ora lo ha sancito anche la Corte Costituzionale.

Grazie On. Tonelli                                                           

  LA SEGRETERIA GENERALE

 

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