Con la circolare scorsa (che trovi a questo 👉🏻 link ), la DAGEP ha chiarito il perimetro applicativo del decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 17 ottobre 2017, n. 206, che ha rivisitato la disciplina, operante anche per il personale della Polizia di Stato, delle visite fiscali, delle fasce orarie di reperibilità e delle relative esenzioni per tutti i dipendenti pubblici.
Tuttavia, come evidenziato dal contenzioso amministrativo (si richiama a titolo esemplificativo la sentenza del Tar Milano n. 1624/2019 del 15 luglio 2019), gli uffici territoriali hanno talvolta erroneamente applicato la disciplina delle fasce orarie di reperibilità e delle visite fiscali anche al personale non già assente per malattia, ma in aspettativa per infermità.
Com’è noto l’istituto dell’aspettativa per malattia, regolato dall’art. 68 del d.P.R. n. 3/1957 cui rinvia l’art. 52 d.P.R. n. 335/1982, soggiace ad una disciplina differente rispetto al congedo straordinario per malattia.
L’art. 32 del DPR n. 686/1957 (recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato”) prevede, infatti, che “L’autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l’impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall’Amministrazione” (primo comma).
Il citato art. 32, terzo comma, sancisce che “L’impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all’Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo”.
Da tale impianto normativo si evince, quindi, che il dipendente collocato in aspettativa per malattia ha facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia e, pertanto, deve essere preventivamente avvisato della visita di controllo, con conseguente inoperatività delle fasce orarie di reperibilità.
Per le ragioni sin qui esposte dunque, abbiamo rappresentato l’opportunità di un ulteriore intervento che chiarisca a tutti gli uffici territoriali la portata applicativa del citato decreto n. 206/2017, limitata esclusivamente alla fattispecie del congedo straordinario per malattia, evitando così interpretazioni erronee a danno dei colleghi e, al contempo, la formazione di defatiganti contenziosi a carico dell’Amministrazione.
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