TUTELA LEGALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO: ABBIAMO SCRITTO AL CAPO

TUTELA LEGALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO: ABBIAMO SCRITTO AL CAPO

In data odierna abbiamo portato all’attenzione del Capo della Polizia la necessità di valorizzare e pubblicizzare adeguatamente gli strumenti di tutela legale previsti per il personale della Polizia di...
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In data odierna abbiamo portato all’attenzione del Capo della Polizia la necessità di valorizzare e pubblicizzare adeguatamente gli strumenti di tutela legale previsti per il personale della Polizia di Stato, in sintonia con la previsione dell’art. 1, comma 1000, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024”. In particolare, nella nostra nota si fa riferimento espressamente ai servizi assicurativi sussidiari per la copertura della tutela legale affidati, a conclusione della gara europea pubblicata dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, alla compagnia assicurativa “Roland”, con durata triennale e scadenza prevista per il 14 marzo 2025. Detta copertura assicurativa “tiene indenni gli Assicurati degli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese ed onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla Polizia di Stato“. Nonostante ciò, si registra la mancata attivazione della polizza assicurativa da parte degli operatori della Polizia di Stato a nostro avviso per una scarsa pubblicizzazione ed una inadeguata divulgazione. Per tali ragioni, abbiamo chiesto un intervento del Capo della Polizia che sia in grado di superare i limiti, da noi rappresentati, provvedendo ad una maggiore divulgazione, pubblicizzazione e chiarificazione delle garanzie offerte dalla tutela legale nonchè invitandolo a sfruttare l’opportunità fornita dall’art.1 comma 1000 della citata legge n.234/2021 che autorizza la spesa di 10.220.800 euro da destinare alla stipula di polizze assicurative per la tutela legale di “eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio”, stanziando le risorse previste per potenziare la copertura assicurativa, assicurando così la tutela legale anche nelle ipotesi di colpa grave.

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