SPECIFICITA&#39. E&#39 LEGGE !

Il 3 marzo 2010, in tarda serata, il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato, in quarta lettura, il ddl n. 1167-B (vedi link 1), collegato alla manovra finanziaria, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l&#39impiego, di incentivi all&#39occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche&#39 misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Si tratta di una legge dello Stato che contiene il riconoscimento della SPECIFICITA&#39 delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 19).

Chi conosce la storia del SAP non puo&#39 non ricordare le battaglie fatte per il raggiungimento di questo importante traguardo. Era il 14 dicembre del 1999 quando il SAP – in completa solitudine – scese in piazza con 1000 fiaccole per illuminare la classe politica sull&#39 emergenza criminalita&#39  e sui bisogni del personale della Polizia di Stato.

I risultati non si fecero attendere: due giorni dopo il Governo si impegno&#39 formalmente a riconoscere un comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate, con la definizione di uno stanziamento predeterminato al di fuori dei paramenti, vincoli e capitoli previsti per i comparti dell&#39impiego pubblico e a riconoscere uno speciale trattamento giuridico ed economico in favore di coloro che rischiano la propria vita per la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini (9/6557/52. Cuccu, Frattini, n.d.r., vedi link 2).

Ora, finalmente, grazie alla “pattuglia SAP” in Parlamento la SPECIFICITA&#39 e&#39 legge dello Stato ! Le battaglie, si sa, se fatte con la testa e con il cuore si vincono!

Ma non solo. La legge licenziata ieri sera contiene anche altre importanti novita&#39 per il Comparto Sicurezza e Difesa, di seguito indicate.

Art. 18: viene introdotta una particolare forma di aspettativa per i dipendenti pubblici, concedibile dall&#39amministrazione di appartenenza anche per avviare attivita&#39 professionali e imprenditoriali. Il periodo – durante il quale non verranno versati assegni – ha una durata massima di 12 mesi.

Art. 23: delega il Governo ad adottare uno o piu&#39 decreti legislativi in materia di congedi, aspettativa e permessi, sulla base di criteri e principi direttivi diretti – in un&#39ottica di razionalizzazione e semplificazione delle modalita&#39 di fruizione – ad un formale e sostanziale coordinamento dell&#39attuale panorama normativo, al fine di garantire l&#39applicazione certa e uniforme della relativa disciplina.

Art. 24: modifiche alla disciplina in materia di permessi ex l. 104/92, dalla quale viene espunto il requisito della convivenza, originariamente previsto dalla predetta legge (art. 33, co. 3). Possono ora fruirne il coniuge, parente o affine entro il 2° grado, ovvero entro il 3° qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita&#39  abbia compiuto i 65 anni di eta&#39 oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Nell&#39originaria formulazione la possibilita&#39 di fruizione dei permessi in parola da parte di parenti o affini entro il 3° grado non era legata alle circostanze appena indicate.

Subisce una modifica sostanziale, l&#39art. 42, co. 2, del d.lgs. 151/2001: successivamente al compimento del 3° anno di eta&#39 del bambino con handicap in situazione di gravita&#39, il diritto a fruire dei permessi di cui all&#39art. 33, co. 3, della l. 104/92,e&#39 riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell&#39arco del mese; nella precedente formulazione il diritto ai permessi e&#39 alternativo, potendo riconoscersi o alla lavoratrice madre o al lavoratore padre. Cio&#39 significa che entrambi i genitori potranno essere titolari di tale diritto, seppur con fruizione alternativa, si&#39 da garantire una maggiore flessibilita&#39 di tale beneficio.

Viene inoltre soppresso l&#39intero comma 3 dell&#39art. 42 del d. lgs. 151/2001: e&#39 eliminata la differenziazione di disciplina esistente tra genitori con figlio con handicap in situazione di gravita&#39 di eta&#39 superiore a 3 anni e figlio maggiorenne; in tale ultima ipotesi la disposizione che il Parlamento ha soppresso subordinava il diritto alla fruizione dei permessi alla convivenza o, in assenza di convivenza, alla circostanza che l&#39assistenza al figlio fosse continuativa ed esclusiva.

Art. 26: introduce la possibilita&#39, anche per il personale del comparto sicurezza e difesa, di essere destinatario di incarichi di funzioni dirigenziali, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dall&#39art. 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001. Il personale a cui sono conferiti i suddetti incarichi e&#39 collocato in aspettativa senza assegni.

Art. 28: fissazione – per particolari discipline indicate nel bando di concorso – di un limite massimo e minimo di eta&#39 per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 29: introduce profonde modifiche al dPR 337/82, recante l&#39ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita&#39 tecnico-scientifica o tecnica. Puo&#39 ora concorrere al concorso per vice revisore tecnico e vice perito tecnico anche il personale proveniente da profili professionali non omogenei rispetto a quelli per cui concorre. Potendo concorrere per piu&#39 profili professionali, sganciati da quelli di provenienza, vengono meno tutte le note problematiche (vedi da ultimo il concorso a 266 posti per v. perito tecnico) legate ai concorsi per il personale tecnico e che hanno prodotto innumerevoli contenziosi tutt&#39ora pendenti con l&#39Amministrazione.

Anche questo e&#39 un risultato SAP ! Dopo aver chiesto formalmente un incontro al Dipartimento volto alla risoluzione delle problematiche legate ai concorsi interni per il personale del ruolo tecnico (vedi link 3), abbiamo intrapreso – CON SUCCESSO – la via legislativa.


Oggi siamo ancora di piu&#39…. ORGOGLIOSI DI ESSERE SAP !

Elaborazione a cura dell&#39Ufficio Studi

1. AS 1167-B
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2. OdG Cuccu/Frattini
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3. La nota del SAP
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