RIDUZIONE IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUGLI STRAORDINARI PER LE FF. PP. PER REDDITI INFERIORI A 28.974 EURO LORDI

È stata confermata anche per l’anno 2022 la detrazione del salario accessorio. Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 2022 è stato, infatti, pubblicato il D.P.C.M. 4 agosto 2022 il quale ha ribadito la riduzione dell’imposta del reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali riguardante il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate per l’anno 2022, richiamando la norma istitutiva ossia l’art. 45, comma 2, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.Quest’ultima riconosce una detrazione dall’imposta calcolata sul trattamento economico accessorio comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, indicando un limite di spesa annuo per la realizzazione dell’agevolazione e la misura della detrazione, con la relativa modalità di applicazione, è individuata annualmente con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri. I destinatari della riduzione sono, quindi: il personale militare e delle forze armate, compreso quello delle capitanerie di porto e delle forze di polizia, a ordinamento civile e militare, in costanza di servizio nel 2022, che ha percepito nel corso del 2021 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.974 euro. In base al predetto D.P.C.M. nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa, è ridotta per ciascun beneficiario dell’importo massimo di 491 euro. Il sostituto d’imposta dei destinatari di questa “agevolazione” può effettuare la liquidazione dell’imposta applicando la riduzione anche in una unica soluzione, in sede di conguaglio fiscale riferito all’imposta calcolata sul trattamento accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nel corso del 2022. Nel caso in cui l’importo della detrazione fosse superiore a quello dell’imposta lorda calcolata su questo tipo di reddito, la cosiddetta incapienza, la parte della detrazione che non è possibile utilizzare può essere fruita in diminuzione dell’imposta dovuta sullo stesso tipo di retribuzione, relativa allo stesso anno, assoggettata alla tassazione separata (articolo 17 del Testo unico delle Imposte dirette). Il SAP ha investito nel merito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza affinché vengano le esatte modalità per la fruizione dei relativi benefici fiscali.