PROROGA VALIDITÁ PERMESSI DI GUIDA: DISPOSIZIONI A SEGUITO DI VIOLAZIONE ARTT. 186-187 CODICE DELLA STRADA

PROROGA VALIDITÁ PERMESSI DI GUIDA: DISPOSIZIONI A SEGUITO DI VIOLAZIONE ARTT. 186-187 CODICE DELLA STRADA

In riferimento alle disposizioni sulla proroga della validità dei permessi provvisori di guida, stante l’impossibilità di sottoporsi a visita medica per sospensione in questo periodo delle attività delle apposte...
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In riferimento alle disposizioni sulla proroga della validità dei permessi provvisori di guida, stante l’impossibilità di sottoporsi a visita medica per sospensione in questo periodo delle attività delle apposte Commissioni sanitarie, sono state fornite alcune delucidazioni per quanto riguarda delle violazioni specifiche al Codice della strada.  Trattandosi di casistica variegata, considerando che alcuni illeciti commessi possono avere risvolti di carattere sia amministrativo che penale, dovrà essere valutato caso per caso se il soggetto interessato abbia maturato il diritto alla restituzione della patente di guida benché non sottoposto a visita dalla Commissione medica competente. Tale possibilità è però tassativamente esclusa in caso di violazione all’art.186 comma 2 lett.c del Codice della Strada (guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) e art.187 del Codice della Strada (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). In tali fattispecie, infatti, la sospensione della patente di guida si protrae fino alla necessaria visita medica, anche se la mancata effettuazione di quest’ultima non sia imputabile al soggetto.

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