ESENZIONE TICKET: BOCCIATO L’EMENDAMENTO DELL’ON. TONELLI. IL SAP SULL’ADN KRONOS.

In questi giorni la maggioranza parlamentare ha respinto alla Camera un emendamento presentato dall’On.  Gianni Tonelli, Segretario Generale Aggiunto del SAP, finalizzato all’esenzione dal pagamento delle spese sanitarie per gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che accedono alle prestazioni di pronto soccorso esitate in codice bianco.

Per i medesimi soggetti la proposta prevedeva anche l’esenzione dalla compartecipazione alle spese sanitarie per le prestazioni successive correlate all’infortunio.

A causa della mancata approvazione dell’emendamento, fatta eccezione per le Regioni che hanno introdotto specifiche normative a tutela dei colleghi, gli operatori di polizia che in tali occasioni si dovessero recare in pronto soccorso per un infortunio in servizio continueranno dunque a dover pagare il ticket sanitario.

In merito a tale importante questione, il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, ha scritto un comunicato stampa ripreso dell’agenzia stampa ADN Kronos:

 

 

Sotto il testo dell’emendamento:

  1. 8.

7-bis. Le prestazioni di pronto soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subìto da soggetti appartenenti alle forze di polizia a al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l’accesso al pronto soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all’infortunio e per il periodo dell’infortunio,non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al primo periodo. È all’uopo prevista l’istituzione di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute con uno stanziamento pari a 3 milioni a decorrere dall’anno 2020. All’onere derivante dal presente comma, pari a euro 3 milioni a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto.