EMERGENZA COVID: PROROGA STRAORDINARIA TERMINI PER FRUIZIONE CONGEDO ORDINARIO - INVIATA NOTA AL DIPARTIMENTO

EMERGENZA COVID: PROROGA STRAORDINARIA TERMINI PER FRUIZIONE CONGEDO ORDINARIO – INVIATA NOTA AL DIPARTIMENTO

Nell’interesse dell’apparato sicurezza, al fine di assicurare la continuazione dei servizi durante l’emergenza covid, salvaguardando altresì l’interesse costituzionalmente garantito del diritto alle ferie per tutto il personale impiegato, riteniamo...
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Nell’interesse dell’apparato sicurezza, al fine di assicurare la continuazione dei servizi durante l’emergenza covid, salvaguardando altresì l’interesse costituzionalmente garantito del diritto alle ferie per tutto il personale impiegato, riteniamo sia opportuno di prendere in considerazione l’attuazione del disposto di cui all’art. 259 comma 6 D.Lgs n. 34 del 2020.

La suddetta norma stabilisce che qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID non abbiano reso possibile al personale delle Forze di Polizia la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua e’ fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

Ebbene, in virtù di quanto precisato dall’art. 9 del D.P.R. n. 39 del 2018, a mente del quale “qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza” in combinato disposto con la predetta normativa di cui al D.Lgs n. 34 del 2020, emerge la doverosa sommatoria dei periodi di fruizione dei congedi.

Tale approccio è stato tra l’altro adottato anche da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, consentendo di fatto di sommare ai 18 mesi previsti dal D.P.R. n. 39 del 2018 anche i 12 mesi previsti dal D.Lgs n. 34 del 2020, di tal che – a titolo esemplificativo – il residuo dei congedi del 2020 potrà essere utilizzato fino a giugno 2023.

Per tali ragioni, attesa la natura ampliativa e di favore della norma, che sarebbe vanificata in caso di differente interpretazione sistematica, abbiamo sollecitato il Dipartimento di P.S. a voler vagliare quanto rappresentato.

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