EMERGENZA COVID, CONGEDO PER TEMPORANEA DISPENSA DAL SERVIZIO: EVITARE SPEREQUAZIONI NEL TRATTAMENTO. NOTA AL CAPO DELLA POLIZIA

Negli ultimi mesi il Legislatore è intervenuto per approntare istituti idonei a preservare l’apparato pubblico e a garantirne la funzionalità, specie in settori nevralgici come quello deputato alla pubblica sicurezza. In tale contesto il decreto legge n. 18/2020, convertito in legge con l. n. 27/2020, all’art. 87 comma 6 disciplina il congedo straordinario speciale per temporanea assenza dal servizio, stabilendo che tale periodo venga equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato con esclusione di tali periodi di assenza dal computo del limite dei giorni per il congedo straordinario. In virtù dei diversi interventi normativi che si sono susseguiti, i suddetti istituti però non sono stati applicabili dal 18 agosto al 13 ottobre u.s., giorno precedente a quello in cui è entrata in vigore la l. n. 126/2020. Di conseguenza, durante il periodo intermedio di vacatio legis, al personale della Polizia di Stato assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria risultava applicabile il congedo di cui all’art. 87 comma 1, che non esclude tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Inoltre tali periodi di assenza non sono equiparati al servizio prestato. In virtù di quanto sopra esposto, abbiamo chiesto al Capo della Polizia, con la nota allegata, di intraprendere le iniziative propedeutiche ad assicurare ai colleghi posti in quarantena o isolamento domiciliare o comunque dispensati dal servizio nel periodo compreso tra il 18 agosto e il 13 ottobre u.s. il medesimo trattamento giuridico ed economico previsto per i periodi antecedenti e successivi.