Economia: Decreto Legge n. 112/2008

Il Decreto in questione, che l&#39Ufficio Studi del SAP sta analizzando nei dettagli, contiene – tra l&#39altro – una serie di limitazioni relative alla futura assunzione nelle Forze di Polizia di Vfb e Vfp (artt. 65 e 66), alcune modifiche inerenti la progressione economica (art. 69) e i trattamenti economici dipendenti da causa di servizio (art. 70), oltre a novità sulle assenze per malattia (art. 71) e il pensionamento (art. 72).

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita&#39, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 – GU n. 147 del 25-6-2008 – Suppl. Ordinario n.152)

Art. 65
Forze armate

1. In coerenza al processo di revisione organizzativa del Ministero
della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle
risorse, da perseguire anche mediante l&#39impiego in mansioni
tipicamente operative del personale utilizzato per compiti
strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge
14 novembre 2000, n. 331, nonche&#39 dalla tabella C allegata allalegge
23 agosto 2004, n. 226, cosi&#39 come rideterminati dall&#39articolo 1,
comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall&#39articolo 2,
comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per
cento per l&#39anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall&#39anno 2010.
2. A decorrere dall&#39anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la
parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in
alternativa anche parziale alle modalita&#39 ivi previste, mediante
specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della
difesa in altri settori di spesa.
3. Dall&#39attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa
per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere
dall&#39anno 2010. Al fine di garantire l&#39effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di
accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni
complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo.

Art. 66
Turn over

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro
il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del
fabbisogno di personale in relazione alle misure di
razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di
contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All&#39articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole
«per l&#39anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite
dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l&#39anno 2009 le amministrazioni di cui all&#39articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita&#39, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell&#39anno precedente. In ogni caso il numero delle unita&#39 di
personale da assumere non puo&#39 eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unita&#39 cessate nell&#39anno
precedente.
4. All&#39articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«per l&#39anno 2008».
5. Per l&#39anno 2009 le amministrazioni di cui all&#39articolo 1,
comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere
alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi
richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell&#39anno precedente. In ogni caso il numero
delle unita&#39 di personale da stabilizzare non puo&#39 eccedere, per
ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita&#39 cessate
nell&#39anno precedente.
6. L&#39articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e&#39
sostituito dal seguente: «Per l&#39anno 2008 le amministrazioni di cui
al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a
tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita&#39, nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a
regime. A tal fine e&#39 istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell&#39economia e delle finanze pari a 25
milioni di euro per l&#39anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall&#39anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo
le modalita&#39 di cui all&#39articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell&#39articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e&#39 sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le
amministrazioni di cui all&#39articolo 1, comma 523 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita&#39, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell&#39anno precedente.
In ogni caso il numero delle unita&#39 di personale da assumere non puo&#39
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita&#39 cessate
nell&#39anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell&#39articolo 3, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l&#39anno 2012, le amministrazioni di cui all&#39articolo 1,
comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita&#39, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato
nell&#39anno precedente. In ogni caso il numero delle unita&#39 di
personale da assumere non puo&#39 eccedere il 50 per cento delle unita&#39
cessate nell&#39anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate
secondo le modalita&#39 di cui all&#39articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell&#39anno precedente e delle
conseguenti economie e dall&#39individuazione delle unita&#39 da assumere e
dei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle
assunzioni del personale di cui all&#39articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
12. All&#39articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come modificato da ultimo dall&#39articolo 3, comma 105 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall&#39anno 2011» sono
sostituite dalle parole «A decorrere dall&#39anno 2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il
triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all&#39articolo 1,
comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del
personale delle universita&#39. Nei limiti previsti dal presente
comma e&#39 compreso, per l&#39anno 2009, anche il personale oggetto di
procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle universita&#39 per
l&#39anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di
cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto
dal presente comma, l&#39autorizzazione legislativa di cui
all&#39articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita&#39, e&#39 ridotta di 63,5 milioni di euro per l&#39anno 2009, di
190 milioni di euro per l&#39anno 2010, di 316 milioni di euro per
l&#39anno 2011, di 417 milioni di euro per l&#39anno 2012 e di 455 milioni
di euro a decorrere dall&#39anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita&#39,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui
all&#39articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In ogni caso il numero delle unita&#39 di personale da assumere in
ciascuno dei predetti anni non puo&#39 eccedere le unita&#39 cessate
nell&#39anno precedente.

Art. 67
Norme in materia di contrattazione integrativa
e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

1. Le risorse determinate, per l&#39anno 2007, ai sensi
dell&#39articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive
modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni
di euro e&#39 destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui
alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
2. Per l&#39anno 2009, nelle more di un generale riordino della
materia concernente la disciplina del trattamento economico
accessorio, ai sensi dell&#39articolo 45 del decreto legislativo n. 165
del 2001, rivolta a definire una piu&#39 stretta correlazione di tali
trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento
di attivita&#39 di rilevanza istituzionale che richiedono particolare
impegno e responsabilita&#39, tutte le disposizioni speciali, di cui
all&#39allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono disapplicate.
3. A decorrere dall&#39anno 2010 le risorse previste dalle
disposizioni di cui all&#39allegato 1, che vanno a confluire nei fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla
base di nuovi criteri e modalita&#39 di cui al comma 2 che tengano conto
dell&#39apporto individuale degli uffici e dell&#39effettiva applicazione
ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati
dalle predette leggi.
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori
disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei
Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni di cui all&#39articolo 1, comma 189, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
5. Per le medesime finalita&#39 di cui al comma 1, va ridotta la
consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189
dell&#39articolo 1, della legge 266 del 2005. Conseguentemente il
comma 189, dell&#39articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 e&#39
cosi&#39 sostituito: «189. A decorrere dall&#39anno 2009, l&#39ammontare
complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse
le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli
enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli
pubblici indicati all&#39articolo 70, comma 4, del medesimo decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita&#39, determinato
ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo&#39 eccedere
quello previsto per l&#39anno 2004 come certificato dagli organi di
controllo di cui all&#39articolo 48, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all&#39articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ridotto del 10 per cento.».
6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente
articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni
dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all&#39entrata
del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.
7. All&#39articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e&#39 sostituito dal seguente: «6. In caso di
certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti
non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell&#39ipotesi di
accordo. Il Presidente dell&#39Aran, sentito il Comitato di settore ed
il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura
delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di
accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione.
In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la
procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso
in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l&#39ipotesi puo&#39 essere sottoscritta definitivamente ferma
restando l&#39inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente
certificate.»;
b) il comma 7 e&#39 sostituito dal seguente: «7. L&#39ipotesi di
accordo e&#39 trasmessa dall&#39Aran, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del
Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso
favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione
della relazione tecnica da parte dell&#39Aran. La procedura di
certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro
quaranta giorni dalla sottoscrizione dell&#39ipotesi di accordo decorsi
i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini
dell&#39esame dell&#39ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei
Ministri, il predetto termine puo&#39 essere sospeso una sola volta e
per non piu&#39 di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie
dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L&#39ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi
sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere
comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei
chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato
all&#39Aran, fatta salva l&#39autonomia negoziale delle parti in ordine ad
un&#39eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i
contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di
certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo
giorno dalla sottoscrizione dell&#39ipotesi di accordo. Resta escluso
comunque dall&#39applicazione del presente articolo ogni onere
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell&#39ipotesi in
cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui
all&#39articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al
comma 3 del presente articolo;
c) dopo il comma 7 e&#39 inserito il seguente comma: «7-bis. Tutti i
termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a
giornate lavorative.».
8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di
efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui
all&#39articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, hanno l&#39obbligo di trasmettere alla
Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il
31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.
9. A tal fine, d&#39intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il
Ministero economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il
modello di cui all&#39articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un&#39apposita scheda con le
ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra
l&#39altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle
risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed
all&#39evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante
dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed
applicazione di criteri improntati alla premialita&#39, al
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell&#39impegno e della
qualita&#39 della prestazione individuale, con riguardo ai diversi
istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche&#39 a
parametri di selettivita&#39, con particolare riferimento alle
progressioni economiche.
10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a
quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e
propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai
vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in
materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi
correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le
ipotesi di responsabilita&#39 previste dalla normativa vigente, in caso
di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole
contrattuali sono immediatamente sospese ed e&#39 fatto obbligo di
recupero nell&#39ambito della sessione negoziale successiva.
11. Le amministrazioni hanno l&#39obbligo di pubblicare in modo
permanente sul proprio sito web, con modalita&#39 che garantiscano la
piena visibilita&#39 e accessibilita&#39 delle informazioni ai cittadini,
la documentazione trasmessa annualmente all&#39organo di controllo in
materia di contrattazione integrativa.
12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall&#39articolo 60, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e&#39 fatto divieto alle
amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori
di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l&#39organo di controllo
interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni del presente articolo.

Art. 69
Progressione triennale

1. A decorrere dal primo gennaio 2009 la progressione economica degli
stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie
di personale di cui all&#39articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si sviluppa in classi ed aumenti periodici triennali
con effetto sugli automatismi biennali in corso di maturazione al
primo gennaio 2009 ferme restando le misure percentuali in vigore.
2. In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario,
valutati in 40 milioni di euro per l&#39anno 2009, in 80 milioni di euro
per l&#39anno 2010, in 80 milioni di euro per l&#39anno 2011, in 120
milioni di euro per l&#39anno 2012 e in 160 milioni di euro a decorrere
dall&#39anno 2013, il Ministero dell&#39istruzione, dell&#39universita&#39 e
della ricerca, tenuto conto dell&#39articolazione del sistema
universitario e della distribuzione del personale interessato,
definisce, d&#39intesa con il Ministero dell&#39economia e delle finanze le
modalita&#39 di versamento, da parte delle singole universita&#39 delle
relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato
di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le
necessarie attivita&#39 di monitoraggio.

Art. 70
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi
per infermita&#39 dipendente da causa di servizio

1. A decorrere dal primo gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta
un&#39infermita&#39 dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una
delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto
all&#39equo indennizzo e&#39 esclusa l&#39attribuzione di qualsiasi
trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o
pattizie.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente
abrogati gli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n.
1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n.
3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 71
Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all&#39articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi
dieci giorni di assenza e&#39 corrisposto il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennita&#39 o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche&#39 di ogni
altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu&#39
favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle
specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital, nonche&#39 per le assenze relative a
patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi
derivanti dall&#39applicazione del presente comma costituiscono economie
di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli
enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi
di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
2. Nell&#39ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell&#39anno solare l&#39assenza viene giustificata esclusivamente
mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da
struttura sanitaria pubblica.
3. L&#39Amministrazione dispone il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita&#39 del lavoratore, entro
le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e&#39
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti
i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di
settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso
retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e
le modalita&#39 di fruizione delle stesse, con l&#39obbligo di stabilire
una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti
collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione
alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell&#39intera
giornata lavorativa, l&#39incidenza dell&#39assenza sul monte ore a
disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata
con riferimento all&#39orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non
sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione
delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno
eccezione le assenze per congedo di maternita&#39, compresa
l&#39interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita&#39, le
assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a
testimoniare e per l&#39espletamento delle funzioni di giudice popolare,
nonche&#39 le assenze previste dall&#39articolo 4, comma 1, della legge
8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap
grave, i permessi di cui all&#39articolo 33, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Art. 72
Personale dipendente prossimo al compimento
dei limiti di eta&#39 per il collocamento a riposo

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti
pubblici non economici, le Universita&#39, le Istituzioni ed Enti di
ricerca nonche&#39 gli enti di cui all&#39articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo&#39 chiedere di essere esonerato
dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di
maturazione della anzianita&#39 massima contributiva di 40 anni. La
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il primo marzo di ciascun anno a
condizione che entro l&#39anno solare raggiungano il requisito minimo di
anzianita&#39 contributivo richiesto e non e&#39 revocabile. La
disposizione non si applica al personale della Scuola.
2. E&#39 data facolta&#39 all&#39amministrazione, in base alle proprie
esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorita&#39 al
personale interessato da processi di riorganizzazione della rete
centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a
qualifiche di personale per le quali e&#39 prevista una riduzione di
organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta
un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello
complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al
momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale
periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo
attivita&#39 di volontariato, opportunamente documentata e certificata,
presso organizzazioni non lucrative di utilita&#39 sociale, associazioni
di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti da individuare con decreto del Ministro dell&#39economia e
delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall&#39entrata in vigore
del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico
temporaneo e&#39 elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al
collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli
importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di
amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalita&#39.
4. All&#39atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta&#39
il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza
che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo
di esonero dal servizio e&#39 cumulabile con altri redditi derivanti da
prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o
per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche di cui all&#39articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa&#39 e consorzi dalle stesse
partecipati. In ogni caso non e&#39 consentito l&#39esercizio di
prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio
all&#39amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie
effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono
procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell&#39economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via
anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per
l&#39anno di cessazione dal servizio per limiti di eta&#39 del dipendente
collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate
da quelle consentite in tale anno.
7. All&#39articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono
aggiunti i seguenti: «In tal caso e&#39 data facolta&#39
all&#39amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e
funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell&#39efficiente andamento dei
servizi. La domanda di trattenimento va presentata
all&#39amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi
precedenti il compimento del limite di eta&#39 per il collocamento a
riposo previsto dal proprio ordinamento.»
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge e quelli gia&#39 disposti con
decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con
provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i
provvedimenti di trattenimento in servizio gia&#39 adottati con
decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio gia&#39 autorizzati con effetto a
decorrere dal primo gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al
trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini
di cui al comma 7.
11. Nel caso di compimento dell&#39anzianita&#39 massima contributiva di
40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui
all&#39articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il
rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l&#39innovazione, di concerto con il Ministro dell&#39economia e delle
finanze, sentiti i Ministri dell&#39interno e della difesa sono definiti
gli specifici criteri e le modalita&#39 applicative dei principi della
disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive
peculiarita&#39 ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano a magistrati e professori universitari.

Art. 74
Riduzione degli assetti organizzativi

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche&#39 gli enti pubblici di cui all&#39articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, provvedono entro il 31 ottobre 2008, secondo i
rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo
principi di efficienza, razionalita&#39 ed economicita&#39, operando la
riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al
20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell&#39esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all&#39unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative,
derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo,
in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale
e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale
sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita&#39
dell&#39immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti
dall&#39articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento
di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non
inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle
risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono
funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per
cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale.
2. Ai fini dell&#39attuazione delle misure di cui al comma 1, le
amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi,
forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale, nonche&#39 l&#39utilizzo congiunto
delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e
periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base
regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla
riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell&#39ambito
degli uffici territoriali di Governo nel rispetto delle procedure
previste dall&#39articolo 1, comma 404, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell&#39attuazione delle misure previste dal comma 1,
lettera a), della presente disposizione da parte dei Ministeri si
tiene conto delle riduzioni apportate dai regolamenti emanati ai
sensi dell&#39articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85. In considerazione delle esigenze di
compatibilita&#39 generali nonche&#39 degli assetti istituzionali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle
corrispondenti economie con l&#39adozione di provvedimenti specifici del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e
modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi
di cui al prente articolo.
5. Sino all&#39emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari
ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008. Sono fatte salve le
procedure concorsuali e di mobilita&#39 avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dai commi 1 e 4 e&#39 fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

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