Decreto sicurezza pubblicato in Gazzetta Ufficiale

E&#39 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25 febbraio il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 contenente “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche&#39 in tema di atti persecutori”.

Di seguito, rendiamo disponibile l&#39articolo relativo alle risorse, alle assunzioni e alle “ronde”. Attraverso il link sottostante, e&#39 possibile leggere integralmente il decreto.


Art. 6.

Piano straordinario di controllo del territorio

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del
territorio, al comma 22 dell&#39articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei
vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente,
assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui,
le parole: “con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
entro il 30 aprile 2009”, contenute nel terzo periodo dello stesso
comma 22, sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Presidente
della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l&#39innovazione, dell&#39interno e
dell&#39economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009”.
2. In attesa dell&#39adozione del decreto di cui al quarto periodo del
comma 23 dell&#39articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate
all&#39entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di
entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente
riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l&#39anno 2009, a
valere sulla quota di cui all&#39articolo 2, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti
necessita&#39 di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso
pubblico, al Ministero dell&#39interno e nel limite di 3 milioni di euro
per l&#39anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti
di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo
nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all&#39articolo
1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi
della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine
di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che
possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di
disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura
del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il
Comitato provinciale per l&#39ordine e la sicurezza pubblica, dei
requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il
prefetto provvede, altresi&#39, al loro periodico monitoraggio,
informando dei risultati il Comitato.
5. Tra le associazioni iscritte nell&#39elenco di cui al comma 4 i
sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra
gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell&#39ordine, alle Forze
armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da
quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se
non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a
carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell&#39interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti
operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per
l&#39iscrizione nell&#39elenco e sono disciplinate le modalita&#39 di tenuta
dei relativi elenchi.
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono
utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti
al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini
raccolte mediante l&#39uso di sistemi di videosorveglianza e&#39 limitata
ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione.

Il decreto in Gazzetta Ufficiale
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