La delegazione del SAP era composta dal Segretario Generale Nicola TANZI e dal Segretario Nazionale Francesco QUATTROCCHI. Durante l'ultimo incontro, come si ricordera', era stata consegnata una bozza di accordo, trasmessa alle nostre Segreterie Regionali e Provinciali assieme alla piattaforma rivendicativa del SAP e della Consulta Sicurezza.
Si sta adesso procedendo adesso all'analisi e alla discussione del testo e due rivendicazioni del Sindacato Autonomo di Polizia sono state riconosciute: quella relativa alle terapie salvavita (l'esclusione del computo dei giorni avra' valore sia per i giorni di congedo straordinario che per l'aspettativa per infermita', prima non prevista) e quella al diritto allo studio (in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente potranno essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame). Di seguito, pubblichiamo gli articoli relativi alla nostra piattaforma presentata alla Funzione Pubblica che sono stati recepiti:
10. Terapie salvavita ex art. 13 dPR 170/2007
L'articolo 13 del D.P.R. 170 del 2007 consente ai soggetti interessati da patologie gravi, necessitanti di terapie cosiddette “salvavita”, di fruire di giorni di congedo straordinario oltre il limite massimo consentito dalla normativa vigente.
Va evidenziato che, tale beneficio, cosi' come disciplinato, spetta soltanto per coloro che possono fruire di giorni di congedo ordinario, escludendo il personale che ha in corso l'aspettativa per motivi di infermita' ai sensi dell'art. 68 del DPR 3 del 1957.
In diversi casi, i colleghi hanno scoperto di avere patologie cosi' gravi che richiedono terapie salvavita a seguito di vari e lunghi accertamenti diagnostici e quando erano gia' da tempo in aspettativa. Purtroppo, la previsione dell'art. 68 terzo comma del D.P.R. 3 del 1957 non consente la ripresa in servizio e, quindi, l'interruzione dell'aspettativa, salvo che sopraggiunga una completa guarigione.
Tale disciplina ha creato una sorta di disparita' di trattamento tra il personale in congedo straordinario e il personale in aspettativa per infermita' e, pertanto, si rappresenta la necessita' di integrare l'articolo in esame con una aggiunta normativa che consenta una uniformita' di trattamento. Pertanto, la Consulta Sicurezza chiede la modifica dell'art. 13 del dPR 170/2007 nel modo che segue:
“1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del
presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario e di aspettativa per motivi di infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.”
Diritto allo studio ex art. 16 dPR 170/2007
Si chiede che In caso di sovrapposizioni di esami (es. due nello stesso giorno) al dipendente vengano concessi i quattro giorni antecedenti per ciascun esame (nel caso di specie otto). Solo in tal modo, difatti, verrebbe rispettata la ratio della disposizione, individuabile nell'esigenza di garantire allo studente/lavoratore la possibilita' di dedicarsi appieno allo studio finalizzato al buon esito dell'esame.
La prossima riunione contrattuale al Dipartimento della Funzione Pubblica e' prevista per lunedi' 16 febbraio.
Letta 520 volte