CONSEGNA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI, LINEE DI INDIRIZZO

La Direzione Centrale di Sanità, in una nota appena pervenuta, ha inteso specificare alcune questioni che riguardano la consegna del documento di valutazione dei rischi (DVR) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), anche al fine di fornire indicazioni su alcuni dettagli e consolidare modalità procedurali omogenee su tutto il territorio nazionale. Il quadro normativo di riferimento è naturalmente rappresentato dalle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008, in base al quale il datore di lavoro e i Dirigenti devono consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, consultabile esclusivamente in azienda. Nel 2009 la giurisprudenza ordinaria ha confermato che la consegna del documento implica la materiale disponibilità da parte del RLS con ricezione che può avvenire sia in forma cartacea che informatica, con l’accortezza, se scelta quest’ultima modalità, che il file non sia duplicabile, esportabile e modificabile. In ogni caso il diritto del rappresentante dei lavoratori di disporre del documento non può derogare al rispetto della disciplina della privacy e della riservatezza dei soggetti interessati. In ultimo, per quanto riguarda il luogo di consultazione, essendo esclusa la possibilità che tale attività avvenga all’interno delle strutture di pertinenza delle rappresentanze sindacali o presso le sedi di altri uffici della Polizia di Stato, dovranno essere individuati ambienti idonei nei quali si possa svolgere l’attività di consultazione, nei tempi e nei modi ritenuti idonei all’esercizio di questo importante diritto. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la nota in allegato.