Congedo straordinario retribuito ex art.42 modifiche introdotte dall’art. 45 sulla progressione della carriera

La Direzione Centrale delle Risorse Umane ha corretto le disposizioni relative al congedo straordinario per assistenza familiari in gravi condizioni (durata massima due anni) recependo l’innovazione introdotta dal d. lgs. 95/2017 il cui art. 45 al c. 16 recita: “ i periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell’art. 42, c. 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono computabili nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera

Il periodo fruito sarà perciò valido ai fini della progressione in carriera.
 
CIRCOLARE CONGEDO STRAORDINARIO