CESSAZIONE STATO DI EMERGENZA E ISTITUTI CONNESSI: DELUCIDAZIONI DEL DIPARTIMENTO

CESSAZIONE STATO DI EMERGENZA E ISTITUTI CONNESSI: DELUCIDAZIONI DEL DIPARTIMENTO

La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) e della...
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La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) e della circolare del Capo della Polizia datata 25 marzo 2022, ha inteso fornire alcune delucidazione su istituti e disposizioni che hanno caratterizzato il periodo appena trascorso. In particolare è stato chiarito quanto segue:

  • Dipendenti positivi al virus SARS-CoV-2, a partire dal 1° aprile 2022 dovranno essere collocati in congedo straordinario per malattia previa esibizione di relativo certificato medico; tale congedo è computabile nel limite massimo dei 45 giorni annui. Eventuali congedi straordinari ex articolo 87, comma 7, D.L. n.18/2020 (cosiddetto congedo Covid) disposti prima del 1° aprile 2022, cessano a tale data, a partire dalla quale si applica il consueto congedo straordinario per malattia.
  • Dipendenti che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi, sempre a decorrere dal 1° aprile 2022, è applicato il regime dell’autosorveglianza con obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto, effettuando un test antigenico rapido o molecolare alla comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Il regime dell’autosorveglianza è pienamente compatibile con l’attività lavorativa.
  • Assistenza ai figli minori: non essendo prorogate le disposizioni del congedo parentale speciale legate all’emergenza pandemica, applicate ad esempio in caso di sospensione dell’attività didattica o di quarantena, d’ora in poi i dipendenti potranno usufruire degli ordinari istituti di assistenza ai figli minori; resta salva la facoltà per i Dirigenti degli uffici, limitatamente ai casi particolari e connessi alla pandemia, di concedere il congedo straordinario per gravi motivi.
  • Lavoro agile: cessano le condizioni di carattere eccezionale per il ricorso al lavoro agile che non potrà più essere concesso neanche ai soggetti fragili.

Ulteriore delucidazioni possono essere desunte dal documento allegato

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