all'operatore di Polizia che si trovasse nella condizione di dover
assistere il genitore disabile convivente, in assenza di altri
soggetti legittimati a prendersene cura. Una richiesta che il SAP
ha motivato sulla base di una recente e importante Sentenza della
Consulta.
L'aspettativa per assistenza ai disabili, disciplinata dall'art. 42 del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), sostanzia un congedo rimunerato in misura corrispondente all'ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa, che non puo' superare la durata complessiva di due anni, durante i quali l'avente diritto percepisce un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione.
La Corte Costituzionale, gia' con le sentenze n. 233 del 2005 e n. 158 del 2007, aveva provveduto ad estendere il beneficio in esame, con la prima pronuncia, ai fratelli o alle sorelle conviventi nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio in situazione di disabilita' grave perche' totalmente inabili, nonche', con la seconda pronuncia, al coniuge convivente del disabile.
Con quest'ultima sentenza, precisamente la n. 19 del 30 gennaio 2009, la Consulta si esprime di nuovo su un'altra eccezione di legittimita' costituzionale, sempre dell'articolo 42 del d. lgs. 151/2001, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilita' grave.
La disposizione censurata – a detta del giudice delle leggi – omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la ratio dell'istituto, che consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuita' nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso.
Il SAP, pertanto, ha chiesto al Dipartimento il recepimento di tale principio, con l'espressa previsione della concessione dell'aspettativa retribuita di cui all'art. 42 del d. lgs. 151/2001, per il/la poliziotto/a che debba prestare assistenza, oltre che al fratello/sorella disabile (in caso di inabilita' totale dei genitori) e di coniuge disabile, al genitore disabile convivente e in situazione di gravita' ex art. 3, co. 3, l. 104/92, nel caso in cui questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere alla cura della persona affetta da handicap grave.