TRASFERIMENTO A SEGUITO DI CANDIDATURA: IL TAR DÁ RAGIONE AL SAP DI PESCARA

Il Tar ha recentemente chiarito che il trasferimento ai sensi dell’art. 53 DPR n. 335 del 1982, (situazione di candidato non eletto e come tale impossibilitato a prestare servizio per i successivi tre anni nel territorio della circoscrizione elettorale) non può avere alcuna efficacia punitiva e come tale sarebbe erroneamente applicato se si facesse riferimento al mero parametro della distanza chilometrica dalla sede di appartenenza. Nessun vincolo, ha rilevato ancora il giudice, sussiste in caso di appartenenza ad una specialità della Polizia di Stato, poiché il dipendente non deve subire pregiudizio nemmeno da tale circostanza, atteso che l’allontanamento temporaneo deve richiedere “il minor sacrificio possibile”, come a più riprese chiarito dalla giurisprudenza (Con. Stato n. 4531 del 2005). Una linea di principio da sempre sostenuta dal SAP e che nel caso di specie con la Segreteria Provinciale SAP di Pescara e lo Studio Legale Associalto A. Lauria ed E. Frotuna di Teramo è stato fatto valere positivamente anche in giudizio.