Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 quale Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e paternità si è voluto disciplinare, in maniera coerente ed uniforme, la materia
dei congedi, riposi e permessi connessi alla paternità/maternità, allo scopo di fornire un concreto sostegno
economico alle famiglie, nel pieno rispetto del dettato costituzionale (art. 31 Cost.).
Al riguardo merita un posto di rilievo la novità introdotta dall’art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(legge finanziaria 2004).
Un solo comma, ma dalla portata significativa, che ha inserito all’interno del citato testo unico sulla tutela e
sostegno della maternità e paternità un nuovo articolo (art. 42 bis) che prevede per i dipendenti pubblici una forma
di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale
di vita del proprio figlio.
La norma, in particolare, prevede la possibilità per il dipendente pubblico, genitore di figli minori di tre anni,
di essere assegnato, per un periodo non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione
nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto
vacante di analoga posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni coinvolte.
Occorre premettere che, con riferimento alla posizione giuridica tutelata, non si può comunque parlare di un vero e proprio
diritto soggettivo ma, piuttosto, di un interesse legittimo che trova concreta attuazione solo in seguito al procedimento
istruito dall’amministrazione per la verifica dei presupposti e che deve concludersi nell’arco di trenta giorni.
Risultano, dunque, una serie di presupposti sottesi al beneficio in argomento, presupposti che devono essere esaminati
attentamente in quanto hanno già suscitato dubbi interpretativi sulla reale portata della norma.
Alcune questioni, in realtà, hanno già trovato risposta sia in sede giurisdizionale, con pronunce del giudice amministrativo
che a breve esamineremo, sia in sede amministrativa, con alcuni pareri forniti dal competente Dipartimento della
funzione pubblica in relazione ad altrettanti quesiti avanzati dalle varie amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda la durata del beneficio, il primo comma dell’art. 42 bis recita testualmente “Il genitore con figli
minori fino a tre anni …..può essere assegnato ….per un periodo complessivamente non superiore a tre anni…”.
Con parere 192 del 4 maggio 2004, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito la portata di tale presupposto
separando il requisito soggettivo dell’età del bambino, che limita l’arco temporale entro il quale si ha diritto a richiedere
il beneficio, rispetto alla durata dell’agevolazione che può arrivare complessivamente fino a tre anni, prescindendo dunque
dall’età del minore: a titolo di esempio il genitore può richiedere il beneficio dell’assegnazione temporanea quando
il proprio figlio ha l’età di due anni ed ottenerlo per un periodo complessivo di tre anni (quando il figlio avrà raggiunto
dunque 5 anni di età).
Si tratta di un parere che si coniuga con un’interpretazione letterale del testo che sembra concedere il beneficio
in parola per la durata di tre anni, rappresentando di contro l’età del bambino (tre anni)
un requisito indefettibile limitatamente alla proposizione dell’istanza.
Altro presupposto indefettibile per la presentazione della richiesta è rappresentato dalla
“sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle
amministrazione di provenienza e destinazione”.
Al riguardo è interessante notare come il testo di legge si riferisca letteralmente a due amministrazioni,
una di provenienza ed una di destinazione.
Appare però evidente come l’applicazione della norma possa riferirsi anche a quelle fattispecie in cui la
richiesta del dipendente sia volta ad ottenere un’assegnazione temporanea ad altra sede,
ma sempre nell’ambito della stessa amministrazione: a conforto di tale assunto, così come anche confermato
dal giudice amministrativo (Tar Friuli Venezia Giulia, sent. 706/2004 e Tar Lazio – sezione I-bis 16955/2004),
basti citare il generale principio di continenza, in base al quale se il beneficio in argomento è
previsto coinvolgendo più amministrazioni, non si può che prevedere di avvalersene anche quando sia interpellata
una sola amministrazione.
Difatti, ragionando di contrario avviso, si finirebbe per rendere la portata dell’istituto estremamente limitata,
in contrasto con la ratio della norma e con il testo costituzionale che, all’art. 31, prevede una generale tutela
per la maternità, l’infanzia e la gioventù “…favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
E’ interessante evidenziare, a questo punto, altri due aspetti di contrasto interpretativo.
Il primo si riferisce al tentativo delle amministrazioni delle Forze armate e delle Forze di polizia di ritenersi escluse
dall’applicabilità della disciplina in questione, in considerazione della peculiarità che caratterizza tali organizzazioni.
Una interpretazione però immediatamente accantonata, sia in sede giurisdizionale che in sede consultiva: in particolare
il TAR del Friuli Venezia Giulia (sent. 706/2004), con riferimento ad un ricorso avverso il Ministero dell’Interno,
ha chiarito come la Polizia di Stato non possa ritenersi esente dall’applicare l’istituto in argomento in quanto è ricompresa
fra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, laddove la peculiarità e le distinzioni
che contraddistinguono la citata amministrazione devono essere riferite ad “altri effetti”
(art. 3 dello stesso decreto legislativo).
Tale orientamento era già stato oggetto di parere da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Legislativo -,
a seguito di esplicita richiesta sull’argomento avanzata dal Ministero della Difesa.
Al riguardo il citato Dipartimento, con ampia motivazione, precisava che
“fermo restando quanto previsto in materia dai singoli ordinamenti speciali e compatibilmente con le peculiarità
attinenti le funzioni e l’organizzazione del personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad
ordinamento civile e militare, la disposizione di cui all’art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 si ritiene
applicabile anche a tale personale”.
Il secondo aspetto che ha generato un iniziale contrasto interpretativo tra amministrazione e dipendenti attiene
alla portata della motivazione del provvedimento amministrativo con il quale l’amministrazione esprime il proprio
dissenso in merito alla richiesta di assegnazione temporanea.
Occorre in realtà premettere che alcune amministrazioni, per loro struttura, hanno una capillare distribuzione sul
territorio; in tali casi la possibilità per il dipendente di individuare posizioni vacanti e di corrispondente posizione
retributiva è, per certi versi, più agevole rispetto a dipendenti di altre amministrazioni che, di contro, sono ubicate
in una sola città/regione. Conseguentemente, risulta più difficoltoso per un’amministrazione composta da migliaia di
dipendenti distribuiti su tutto il territorio rigettare una richiesta di temporanea assegnazione avanzata da un
proprio dipendente attesa l’obbligatorietà, da parte della medesima amministrazione, di motivare l’eventuale dissenso.
Quanto sopra indicato trova conferma nella pronuncia del già citato TAR del Friuli Venezia Giulia che per ben due
volte (sentenza 706/2004 e 240/2005), con riferimento al medesimo ricorrente, ha annullato due distinti provvedimenti
dell’amministrazione con i quali veniva negata la concessione del beneficio in argomento.
In particolare il giudice amministrativo, facendo espresso richiamo al precetto posto dall’art. 31 della costituzione,
ha evidenziato nella prima sentenza (e ribadito nella seconda) come “l’amministrazione, nell’utilizzo del suo potere
discrezionale di valutare la domanda della richiedente, ……deve analizzare con particolare attenzione la situazione
dell’ufficio di provenienza onde verificare, dandone specificatamente conto in motivazione, se ed in che termini
l’accoglimento della domanda della ricorrente porterebbe all’ufficio di appartenenza un concreto, effettivo
ed irrimediabile disagio, tale da indurre a ritenere che le esigenze di servizio debbano avere priorità rispetto alla
tutela della maternità costituzionalmente sancita”.
Un assunto del giudice amministrativo, così chiaro e deciso da indurlo a trattenere in decisione entrambi i ricorsi
per la definizione nel merito attesa la loro manifesta fondatezza.
Dal passaggio sopra riportato del giudice amministrativo emerge come gli elementi che devono essere sottesi alla
motivazione del dissenso, appaiono connessi ad un “disagio” tale da prevalere rispetto alla tutela costituzionalmente
prevista in favore della famiglia, il che di certo restringe l’ambito di discrezionalità proprio dell’amministrazione
che, di fatto, potrà manifestare il proprio dissenso ad una assegnazione temporanea solo in relazione ad oggettivi impedimenti.
Dall’esame dell’art. 42 bis del Testo Unico 151/2001, così come introdotto dalla Legge Finanziaria 2004,
emerge una reale volontà del legislatore di intervenire in favore della famiglia con un provvedimento che, sia pure
temporaneo, agevoli la famiglia stessa nel periodo più delicato della vita dei figli, salvaguardando contestualmente le
esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione pubblica chiamata a verificare in concreto
che la concessione del beneficio non si riveli gravemente dannosa per la stessa.
Il Sindacato Autonomo di Polizia, pertanto, continuerà ad adoperarsi affinchè non si registri un ostruzionismo
di principio da parte delle amministrazioni tenute all’attuazione del disposto normativo in parola,
compresa l’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, ma vi sia, piuttosto, una serena valutazione sulla attualità e
concretezza di quei presupposti richiesti dal legislatore ai fini della concessione del beneficio.
OGGETTO: Trasferimenti del personale per coesione del nucleo familiare. Rilevanza della questione sotto il profilo delle tutele
Costituzionali della famiglia.
Di seguito a precedente corrispondenza, con la presente nota si chiede di conoscere le determinazioni di codesta Amministrazione
in merito alle istanze di trasferimento del personale per coesione del nucleo familiare.
Nella specie, la condizione giuridica soggettiva dei coniugi entrambi appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza o, comunque, entrambi legati da un rapporto di servizio con un’amministrazione pubblica ma impiegati in diverse sedi
di servizio. Al riguardo, questo Sindacato, aveva evidenziato alcuni casi particolarmente gravi. In tutte queste situazioni,
la domanda di ricongiungimento al coniuge, mediante trasferimento di sede, costituisce istanza di riunione dei nuclei familiari.
La sede richiesta rispettivamente dall’Agente M. e dall’Agente C. è la residenza anagrafica della famiglia, comprensiva dell’altro
coniuge e della prole.
E’ proprio sulla base di quest’ultima considerazione che il SAP contesta i criteri attualmente adottati dall’Amministrazione.
La tutela della famiglia, sia di quella naturale che quella di fatto, trova rilievo e fondamento Costituzionale ex artt.3 e 29 Cost.
sicchè il potere discrezionale di cui gode l’Amministrazione deve essere adeguatamente motivato in merito alle ragioni organizzative
che impediscono questi trasferimenti. Ad avviso del SAP, infatti, la discrezionalità amministrativa non ha una caratura
superiore ai diritti fondamentali dei cittadini tutelati nella prima parte della Costituzione della Repubblica.
Si prega, pertanto, di voler informare questo Sindacato sulle determinazioni che l’Amministrazione intende assumere conclusivamente
al riguardo
Il Segretario Generale del SAP
Filippo Saltamartini
A distanza di quasi 2 mesi (il 25 febbraio), il Ministero ha fatto conoscere al SAP (ed ai Sindacatini copiatori di bozze) il proprio orientamento negativo.
N. 557/RS/01/137/0068 del 25 febbraio 2004.
Si fa riferimento alla nota di codesta Segreteria Generale, datata 5 gennaio u.s., con la quale sono stati chiesti chiarimenti
in ordine all’applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea prevista dall’art. 3, comma 105 legge 350/2003.
Al riguardo, si comunica, che la specifica questione è stata oggetto di un incontro tra rappresentanti di questa Amministrazione,
dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nel corso del quale si è convenuto che l’istituto dell’assegnazione
temporanea previsto dalla legge finanziaria, si riferisce solo ed esclusivamente alla mobilità esterna tra pubbliche
amministrazioni poiché, per espressa previsione normativa, il perfezionamento dell’intera procedura presuppone
“l’assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione”.
A ciò si aggiunge che per le Forze di Polizia, in particolare, i criteri oggettivi ed i parametri di valutazione cui far
riferimento nella disciplina della mobilità interna sono rimessi, nel rispetto della legge speciale che li regola, alla
competenza dell’Amministrazione non necessitando l’intervento di un a ulteriore previsione normativa che ne legittimi l’adozione.
Tale interpretazione trova ulteriore conforto nella richiamata previsione secondo la quale l’applicazione del predetto istituto
determina una vacanza temporanea nell’organico che rimane indisponibile, diversamente da quanto si verifica nella mobilità
interna nella stessa Amministrazione, laddove il trasferimento di sede non determina vacanza organica.
Fatta questa premessa deve, inoltre, ritenersi che l’istituto in argomento, essendo riferito ad una mobilità tra amministrazioni
pubbliche diverse, non trova applicazione nei confronti del personale appartenente alle forze di polizia essendo queste
destinatarie di una legislazione speciale che non consente di transitare temporaneamente in Amministrazione diverse da quella
di appartenenza.
Per la Polizia di Stato, in particolare, la legge non prevede alcun tipo di mobilità esterna all’Amministrazione,
salvo quella derivante dal comando o dal fuori ruolo, vietando l’assegnazione anche temporanea ad uffici o reparti
non dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di Pubblica Sicurezza.
Analogamente, non risulta possibile consentire l’assegnazione temporanea di terzi estranei all’Amministrazione
in considerazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di accesso ai vari ruoli delle Forze di Polizia.
Nel SAP flash della stessa settimana, il SAP informava che non condivideva questa decisione, sicchè avrebbe avviato un'autonoma attività di tutela
Il provvedimento negativo veniva impugnato al TAR delle Marche, che, in sede cautelare, sospendeva la determinazione ministeriale. Questo il testo della Sentenza ( poi validata anche dal Consiglio di Stato ):
| IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE |
| composto dai Magistrati: |
| ....................................... |
| ha pronunciato la seguente |
| ORDINANZA |
| nella Camera di Consiglio del 23 Marzo 2004; |
| Visto il Ricorso proposto da D.S.A., rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto Riccomi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi, n.38 |
| contro |
| - il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio è domiciliato per legge, alla Piazza Cavour, n.29; |
| per l'annullamento |
| previa sospensione dell'esecuzione |
| - della nota datata
9.2.2004, notificata in data 11.2.2004, a firma del Dirigente del
Compartimento Polizia Stradale dell’Abruzzo e Molise, con la quale è
stato comunicato al ricorrente il provvedimento n.2063-10°.23 del
9.2.2004 adottato dal Dirigente del Compartimento Polstrada di Ancona
relativo al mancato accoglimento della domanda avanzata dal deducente
Assistente della Polizia di Stato Sig. Di Sabatino Alessandro per
ottenere l’assegnazione temporanea presso la sede di Teramo; - di ogni altro atto presupposto, precedente, contestuale, successivo, conseguente e correlato; |
| -Visti gli atti e i
documenti depositati con il ricorso;<>br/> Visto l’atto di costituzione
in giudizio del Ministero dell’Interno; -Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; -Visti gli artt.19, I comma, e 21, settimo comma e seguenti, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come novellato dall’art.3 della legge 21 luglio 2000, n.205, nonchè l’art.36 del R.D. 17 agosto 1907, n.642; -Udito il relatore -Udito l’avv. Devoli Antonella, sostituto processuale dell’avv. R. Riccomi per il ricorrente; -Nessuno comparso per l’Amministrazione resistente; -Ritenuto che il ricorso appare assistito da elementi di fumus boni juris, poiché, al contrario di quanto sostenuto dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, le norme del D.Lgs. n.151 del 26 marzo 2001, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di congedo parentale, si ritiene trovino applicazione anche per le Forze di Polizia, come è comprovato dagli artt.9 e 10 dello stesso decreto in materia di tutela della gravidanza del personale femminile delle Forze di Polizia e delle Forze Armate per cui, anche gli appartenenti alla Polizia di Stato, possono avvantaggiarsi delle facoltà riconosciute dal-l’art.42/bis, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n.350, alle condizioni dal medesimo individuate. -Ritenuto che sussistono i presupposti e i pregiudizi gravi ed irreparabili di cui all’art.21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art.3 della legge 21 luglio 2000, n.205; |
| P. Q. M. |
|
ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione del
provvedimento impugnato ai fini del riesame dell’istanza del ricorrente
di avvicinamento alla località di residenza dei figli minori, con
riferimento a quanto precisato in premessa. Manda alla Segreteria di
comunicare la presente Ordinanza al-l’Amministrazione per l’esecuzione,
nonchè alle parti costituite in giu-dizio. Depositata in Segreteria, oggi 24 MAR. 2004 |
Il Ministero dell’Interno, tuttavia, proponeva appello al Consiglio di Stato.E la 4^ Sezione alla fine del mese di Luglio confermava la sospensiva del provvedimento. Trascorsi i termini di rito, la Sentenza diventava esecutiva con l’obbligo del Ministero dell’Interno di eseguirla. A questo punto il SAP è nuovamente intervenuto, per chiedere l’estensione della norma a tutti gli aventi diritto.
Saremo lieti di pubblicare su questa pagina il provvedimento di “aggregazione” che oggi l’Amministrazione è obbligata ad adottare.
Non certamente per l’attività dei copiatori di bozze o dei Sindacatini.
Questa polemica nasce dalla furbizia di quanti partendo dal testo del provvedimento qualifica per “lettera interessante” l’attività del SAP frammischiandola alla sigla di altre piccolissime organizzazioni.
Ciò detto, coloro i quali ritengono di voler utlizzare la tutela familiare prevista dalla Legge Finanziaria 2004 che si estende a tutte le Forze di Polizia può contattare la Segreteria Generale del SAP al seguente indirizzo:
nazionale@sap-nazionale.org
Questa pagina è in costante aggiornameto. Si consiglia agli utenti interessati di controllare periodicamete l' eventuale inserimento di
nuova documentazione