
Il seguente Statuto è stato approvato dal VI° Congresso Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia, che si è svolto in Montesilvano (Pescara) dal 25 al 27 maggio 2004.
Il Sindacato Autonomo di Polizia si ispira ai principi democratici della Costituzione della Repubblica Italiana e della convenzione internazionale dei diritti dell’uomo e riconosce nei principi ispiratori e nelle linee ideali di quella forza spirituale maturata in seno all'originale risveglio di interessi e di nuove idee che ha storicamente generato quel vasto amalgama di consensi e di azioni meglio noto come: "Comitato per il Sindacato Autonomo di Polizia" la cui espressione di massima sintesi è racchiusa nel motto: "Migliorare l'Istituzione, migliorando le condizioni soggettive dei poliziotti per ottenere la massima loro serenità con la massima professionalità". Il Sindacato Autonomo di Polizia si amministra e decide le sue funzioni nella più assoluta indipendenza dalla pubblica amministrazione, dal governo, dai partiti politici, dalle sette filosofiche, dalle confessioni religiose e da ogni altra diversa organizzazione sindacale esterna all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
Il Sindacato Autonomo di Polizia, purché in sostanza si rispecchino le condizioni di autonomia previste al presente titolo, può comunque aderire ad una eventuale federazione di sindacati del personale in servizio e in quiescenza delle forze di Polizia e di altre Organizzazioni Sindacali, nonché promuovere – a sostegno delle proprie finalità – la costituzione di libere associazioni culturali apartitiche, studiando e favorendo la loro partecipazione per la soluzione dei problemi dell'istituzione e del personale.
Il Sindacato Autonomo di Polizia, poiché raggruppa i propri aderenti a prescindere dalle loro opinioni politiche o di altro genere, si pone quale garante che al suo interno nessuno possa essere discriminato per la manifestazione delle idee che professa al di fuori della sua attività sindacale.
I diritti di libertà di opinione, nonché i principi fondamentali delle scienze sindacali, non potranno in nessun caso giustificare
la costituzione di correnti o schieramenti ideologici che agiscano all'interno del Sindacato Autonomo di Polizia, con l'intento di
modificare o, in ogni modo, di influire sulla sua natura, sul suo ordinamento a base democratica o sulle sue finalità.
Il dissenso sulle scelte del Sindacato o l’esercizio del diritto di critica contro gli organi del S.A.P. si esprimono esclusivamente
all’interno degli organi direttivi medesimi evitando, in ogni caso, di arrecare danno all’immagine e all’attività del Sindacato
stesso o di coinvolgere gli aderenti e gli iscritti del Sindacato, al di fuori dei momenti dialettici e di confronto nelle strutture
del Sindacato Autonomo di Polizia.
E’ sanzionato con la misura della sospensione ex art. 22 dello Statuto senza ulteriori formalità e con provvedimento
immediato della Segreteria Generale, il comportamento di chi si appropri dei tabulati degli iscritti o li utilizzi per
fini illeciti, di propaganda personale, sindacale o politica o di dissenso verso gli organi direttivi del Sindacato.
Il Sindacato Autonomo di Polizia, proprio perché rifiuta qualsiasi caratterizzazione politica o di altro genere, può ed intende promuovere il dialogo ed il confronto con le componenti politiche e sociali, che agiscono nel rispetto e per l'attuazione dei principi della Costituzione Italiana.
Ogni aderente che sia colpito disciplinarmente o amministrativamente a causa della sua azione sindacale, conserva l'integrità dei suoi diritti all'interno del Sindacato Autonomo di Polizia.
E' costituito tra il personale dipendente dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, aderente al presente Statuto, il "SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA –S.A.P." la cui dicitura grafica sarà sempre accompagnata dal motto: "Nella nostra autonomia la vostra libertà". Il S.A.P. ha sede a Roma.
Gli interessi sindacali di tutte le categorie del personale della Polizia di Stato iscritte al Sindacato Autonomo di Polizia sono indivisibili. Essi sono rappresentati unitariamente dagli eletti senza distinzione di ruolo, di qualifica e di funzione.
Il Sindacato ha per scopo:
L'organizzazione periferica del Sindacato Autonomo di Polizia è composta da:
1)- La Sezione Locale costituisce la struttura di base del Sindacato Autonomo di Polizia. Sono organi della Sezione Locale: il Segretario e il Vice Segretario.
Il Congresso della Sezione Locale, composto da tutti gli iscritti e, in seconda convocazione la maggioranza dei presenti della Sezione in regola con il tesseramento e con la contribuzione sindacale, elegge il Segretario ed il Vice Segretario nonché i delegati al Congresso Provinciale.
Il Congresso è valido quando alla votazione partecipi il 50% + 1 degli iscritti e, in seconda convocazione la maggioranza dei presenti.Il Segretario, nell'ambito di competenza della Sezione, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni statutarie; di compiere tutte le attività di pubblicazione e di divulgazione dell'attività del Sindacato; di curare il proselitismo ed il tesseramento, di riunire gli iscritti, quando necessario, e non meno di una volta ogni due mesi.
E' coadiuvato da un Vice Segretario che lo affianca nelle attività e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.Il Segretario ed il Vice Segretario durano in carica cinque anni.
2)- Il Congresso Provinciale, composto dai delegati eletti nei Congressi delle Sezioni Locali e dai componenti del Consiglio Provinciale uscenti, che non siano stati eletti delegati, ma senza diritto di voto, elegge il Consiglio Provinciale, il Collegio Provinciale dei Sindaci ed i delegati al Congresso Regionale.
Il Congresso è valido quando siano presenti, in prima convocazione, due terzi dei delegati, ed in seconda convocazione, il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.Il Consiglio Provinciale è composto da quindici a ventuno consiglieri. Il numero può essere elevato qualora la struttura abbia più di cinquecento iscritti.Ha sede, di regola, nel Capoluogo.
Esso coordina e verifica su tutta l'attività delle Sezioni Locali comprese nell'ambito provinciale, definendone gli indirizzi di massima sulla base delle deliberazioni del Congresso Provinciale e delle direttive nazionali.E' organo deliberante tra un Congresso Provinciale e l'altro e si riunisce, ove possibile, almeno due volte l’anno o su convocazione del Segretario Provinciale con deliberazione a maggioranza semplice della Segreteria Provinciale.
Ha, altresì, il compito di curare lo sviluppo ed il potenziamento del sindacato nella provincia e di esaminare ed approvare lo schema della relazione sulle attività che la Segreteria Provinciale sottoporrà al Congresso Provinciale.
Il Consiglio Provinciale dura in carica cinque anni.
3)- Il Consiglio Provinciale elegge la Segreteria Provinciale che è composta da un Segretario Provinciale, eventualmente da un Segretario Provinciale Aggiunto e da un massimo di quattro Vice Segretari.
Nomina, inoltre, gli addetti all'Ufficio Organizzativo ed all'Ufficio Amministrativo, che possono essere anche estranei alla Segreteria stessa.La Segreteria Provinciale provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Provinciale e delle direttive nazionali. Prepara, per il Congresso Provinciale, la relazione ed il rendiconto consuntivo dall’ultimo Congresso, da sottoporre a quest’ultimo per l'approvazione.
Essa, inoltre, tiene i rapporti con gli organi periferici, in ambito provinciale, dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per avviare a soluzione i problemi del personale, in sintonia con le esigenze dei cittadini, tenendo con essi vive le relazioni di solidarietà, giusto quanto previsto dall'articolo uno del presente Statuto.
Programma e realizza la propaganda nell'ambito provinciale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto.Gestisce i contributi ed i proventi vari spettanti al Sindacato Provinciale, avendo cura di tutte le sue strutture e fornendo alle Segreterie Locali il materiale di cui necessitano in relazione alle loro disponibilità.
Verifica sull'osservanza a sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Generale delle varie situazioni locali.E’ responsabile della gestione finanziaria a livello provinciale nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Provinciale, a cui sottopone, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Generale entro 10 giorni dalla sua approvazione.Si riunisce, ove possibile, almeno due volte l’anno o su convocazione del Segretario Provinciale con deliberazione a maggioranza semplice della stessa Segreteria.
La Segreteria Provinciale dura in carica cinque anni.Le contestuali dimissioni del Segretario e della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell’intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Provinciale per il rinnovo di tutti gli organi provinciali.
4)- Il Congresso Regionale, composto dai delegati eletti nei Congressi Provinciali e dai componenti il Consiglio Regionale uscenti, che non siano stati eletti delegati, ma senza diritto di voto, elegge il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Probiviri, il Collegio Regionale dei Sindaci ed i delegati al Congresso Nazionale.
Il Congresso è valido quando siano presenti, in prima convocazione, due terzi dei delegati, e in seconda convocazione, il 50% + 1 degli aventi diritti al voto.
Il Consiglio Regionale è organo di controllo e coordinamento dell'attività sindacale in ambito regionale.Il Consiglio Regionale è composto normalmente da quindici consiglieri e, comunque, da non più di ventuno, con almeno un rappresentante per ogni provincia.
Il numero dei consiglieri può essere elevato qualora la struttura regionale abbia più di 1500 iscritti.
Esso elegge la Segreteria Regionale, che è composta da un Segretario Regionale, da un eventuale Segretario Regionale Aggiunto e da un massimo di cinque Vice Segretari Regionali.
Nomina, inoltre, gli addetti all'Ufficio Organizzativo ed all'Ufficio Amministrativo, che possono anche essere estranei alla Segreteria stessa.Esso coordina tutte le scelte sindacali deliberate dalle strutture provinciali, attuando le direttive emanate dalla Segreteria Generale.Ad esso, entro il 28 febbraio di ogni anno, viene sottoposto, per l'approvazione, da parte della Segreteria Regionale, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo.Si riunisce, ove possibile, due volte l’anno o su convocazione del Segretario Regionale con deliberazione a maggioranza semplice della Segreteria Regionale.
Il Consiglio Regionale dura in carica cinque anni.
5)- La Segreteria Regionale provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Regionale e delle direttive nazionali.Prepara, per il Congresso Regionale, la relazione ed rendiconto consuntivo da sottoporre a quest’ultimo per l'approvazione.
Essa, inoltre, tiene i rapporti con gli organi periferici, in ambito regionale, dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ove esistenti, per avviare a soluzione i problemi del personale, in sintonia con le esigenze dei cittadini, tenendo con essi vive le relazioni di solidarietà, giusto quanto previsto dall'articolo uno del presente Statuto.
Programma, di intesa con le strutture provinciali, e coordina la propaganda nell'ambito regionale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto.Gestisce i contributi ed i proventi vari spettanti al Sindacato Regionale.Verifica sull'osservanza a sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Generale delle varie situazioni locali.E' responsabile della gestione finanziaria, a livello regionale, nel rispetto del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Regionale, a cui sottopone, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Generale entro 10 giorni dalla sua approvazione.
Le contestuali dimissioni del Segretario e della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell’intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Regionale per il rinnovo di tutti gli organismi regionali.
6)- I Collegi Provinciali e Regionali dei Sindaci hanno il compito di controllare, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive; di richiedere agli organi competenti del Sindacato i bilanci preventivi e consuntivi corredati da una relazione conclusiva, nonché di presentare al Congresso una relazione complessiva sui rendiconti consuntivi dall’ultimo Congresso.
Adempiono alle loro funzioni a norma degli art. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.Ciascuno di essi è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi.
I Collegi durano in carica cinque anni.
7)- Il Collegio Regionale dei Probiviri ha funzioni di garanzia statutaria e di giurisdizione interna del sindacato locale, provinciale e regionale, con compito di dirimere le controversie tra gli organi di questi ultimi e gli iscritti.
E’ inoltre facoltà della Segreteria Regionale nominare, in aggiunta ai tre membri eletti dal congresso, fino a tre membri da scegliere tra ex appartenenti alla Segreteria Regionale, anche se in quiescenza.
Il Presidente è eletto dal Collegio. I ricorsi al Collegio devono essere prodotti entro il termine di quindici giorni dall'evento in contestazione, devono essere definiti entro il termine massimo di un mese dalla presentazione e devono essere notificati con lettera raccomandata A.R. agli interessati, alla Segreteria Regionale ed alla Segreteria Provinciale interessata, che hanno la potestà di costituirsi per aderire od opporsi alla pretesa avanzata.Le ulteriori procedure sono regolate dalle norme regolamentari del presente Statuto.
Il ricorso di seconda istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri deve essere presentato entro il termine perentorio di un mese dalle comunicazioni della pronuncia del Collegio Regionale.
8)- Tutte le decisioni interessanti le attività delle Sezioni Locali e delle strutture provinciali e regionali, previste dallo Statuto, saranno prese dai rispettivi Segretari, sentiti i Vice Segretari, fermo restante la successiva ratifica da parte dei rispettivi Organi.
La rappresentanza legale delle sezioni locali, provinciali e regionali, spetta ai rispettivi segretari.
L'organizzazione centrale del Sindacato Autonomo di Polizia è composta dai seguenti organismi:
1) Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio Nazionale integrato dai Segretari Regionali e dai Segretari Provinciali
che non siano già Consiglieri Nazionali ed è convocato dalla Segreteria Generale per le questioni di interesse generale.
Dura in carica per cinque anni.
2) Il Consiglio Nazionale è organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l'altro ed ha i seguenti compiti:
Salvo che non sia diversamente stabilito, le riunioni degli organi centrali e periferici sono validamente costituite, in prima convocazione, con l’intervento di due terzi dei membri e sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.
Se non è possibile deliberare per mancanza di numero legale in prima convocazione, la riunione è validamente costituita, in seconda convocazione, da tenersi entro la stessa giornata qualunque sia il numero dei partecipanti.
Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli e le astensioni.Le votazioni e le elezioni salvo che non siano presentate più liste, possono avvenire, a qualunque livello, per deliberazione a maggioranza dell’organismo, scegliendo tra i seguenti sistemi:
a) per acclamazione
b) per alzata di mano;
c) per appello nominale;
d) a scrutinio segreto;
Se non diversamente stabilito, quando, per qualsiasi motivo, si verifica una mancanza di un componente di un organo, il sostituto viene eletto o nominato nella prima riunione utile dell'Organo collegiale competente alla sua elezione o alla nomina, e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell’organo stesso.
Il Congresso Provinciale ha funzioni deliberanti in ambito provinciale. Esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni, in corrispondenza della convocazione del Congresso Regionale o Nazionale, su convocazione del Consiglio Provinciale.La convocazione straordinaria del Congresso Provinciale può essere richiesta alla Segreteria Generale dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o da un terzo degli iscritti, nonché dall'Esecutivo Nazionale. La convocazione del Congresso Straordinario è eventualmente deliberata dalla Segreteria Generale.Il Congresso Provinciale fissa le direttive generali delle attività sindacali in ambito provinciale, in armonia con gli indirizzi degli organi centrali; in particolare, si pronuncia sulla relazione dell'attività della Segreteria Provinciale.Ove il Congresso si svolga con funzioni precongressuali, esso elegge i delegati al Congresso Regionale. Il Congresso Provinciale è composto dai delegati in regola con il tesseramento, eletti nei Congressi Locali, e dai componenti del Consiglio Provinciale e del Collegio Provinciale dei Sindaci uscenti, che non siano stati eletti delegati, ma senza diritto di voto.Analoghe modalità saranno seguite anche per i Congressi Regionali, nonché dalle Sezioni Locali. In particolare, il Congresso Regionale è composto dai delegati eletti dal Congresso Provinciale e dai componenti del ConsiglioRegionale e dei Collegi Regionali del Probiviri e dei Sindaci uscenti, che non siano eletti delegati, ma senza diritto di voto.I Congressi delle Sezioni Locali sono composti dall’Assemblea Generale degli iscritti.Il Congresso Regionale fissa le direttive generali delle attività sindacali in ambito regionale, in armonia con gli indirizzi degli Organi centrali; in particolare, si pronuncia sulla relazione dell’attività della Segreteria Regionale. Ove il Congresso si svolga con funzioni precongressuali, esso elegge i delegati al Congresso Nazionale.Le elezioni nei Congressi Provinciali, Regionali e Locali, sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.Gli organismi eletti in caso di Congresso Straordinario durano in carica fino alla scadenza del quinquennio calcolato dalla celebrazione dell’ultimo Congresso ordinario.
Il Congresso Nazionale, nella sua sovranità, fissa l'indirizzo generale e le linee di politica sindacale del Sindacato Autonomo di Polizia e degli organismi da esso dipendenti. Si pronuncia, inoltre, sulle relazioni sindacali, organizzative e finanziarie. Le decisioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza semplice dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti; salvo quelle relative alla modifica dello Statuto o allo scioglimento del sindacato, per le quali è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Il Congresso Nazionale si riunisce ordinariamente ogni cinque anni.La convocazione del Congresso Straordinario è deliberata dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.Può essere altresì deliberata dall’Esecutivo Nazionale quando il Congresso Straordinario è richiesto dalla maggioranza assoluta degli iscritti al Sindacato.Le modalità di convocazione, raccolta firme e loro autenticazioni sono regolate dalle norme del Regolamento di Esecuzione al presente Statuto. Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi Regionali e vi partecipano, senza diritto di voto, i membri uscenti del Consiglio Nazionale nonché i componenti del Consiglio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Sindaci, che non siano stati eletti delegati. La data di svolgimento del Congresso Nazionale deve essere resa nota almeno un mese prima della convocazione.Per l’elezione della Segreteria Generale, della Presidenza e dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci, sono presentate liste chiuse di candidati. In quelle per la elezione della Segreteria Generale e della Presidenza deve essere specificata l’indicazione della carica ricoperta da ogni candidato.Possono essere votate liste che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 35% dei delegati del Congresso Nazionale.Sono dichiarati eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.Per l’elezione del Consiglio Nazionale e dell’Esecutivo Nazionale sono presentate liste chiuse di candidati che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 30% dei delegati al Congresso Nazionale. Per le elezioni di cui al comma precedente, il quorum viene stabilito secondo la seguente relazione, arrotondando per eccesso il decimale maggiore di cinque: Nr. Voti validi = quorum Il numero degli eletti per ogni lista è pari ai quorum conquistati da ciascuna lista.Il quorum attribuibile ai resti viene assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero dei resti, purché abbia ottenuto almeno un quorum intero.La proclamazione degli eletti avviene secondo l’ordine di iscrizione dei singoli candidati in ciascuna lista per il numero dei quorum conquistati. Ogni delegato al Congresso Nazionale può sottoscrivere non più di una lista, pena l’annullamento di tali sottoscrizioni
Le modalità relative alla partecipazione dei delegati ed allo svolgimento dei Congressi Provinciali, Regionali e Nazionali, sono disciplinate dalle norme regolamentari in materia, deliberate dall'Esecutivo Nazionale, in stretta osservanza delle norme statutarie. I Congressi a tutti i livelli nominano, per ogni riunione, il Presidente, con il compito di coordinatore e moderatore nonché un Segretario, con il compito di verbalizzare dettagliatamente lo svolgimento dei lavori.I verbali dei lavori sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed inviati, entro tre giorni, alla Segreteria Generale.
Il Presidente del Sindacato, ed i Presidenti dei Collegi dei Probiviri e dei Sindaci hanno facoltà di richiedere direttamente ai competenti Uffici dell'Amministrazione i permessi sindacali necessari per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, nell’ambito della ripartizione stabilita dai rispettivi organi, informandone i corrispettivi Segretari.
L'Esecutivo Nazionale, in campo nazionale, e la Segreteria Regionale o Provinciale, nei rispettivi ambiti, sono competenti a designare i rappresentanti del Sindacato Autonomo di Polizia in Enti ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, tenuta presente l'esigenza di assicurare:
Qualora sia accertata la grave e persistente inefficienza di una Sezione Locale, Provinciale o Regionale del Sindacato
o la violazione di norme Statutarie, il Segretario Generale sentita la Segreteria Generale può adottare, secondo la gravità dei casi,
le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto alla segreteria interessata;
b) lo scioglimento degli organi direttivi della struttura interessata e gestione commissariale della stessa.
La gestione commissariale non può durare oltre otto mesi, entro i quali dovrà essere indetto il relativo congresso.L’Esecutivo
Nazionale per esigenze organizzative può concedere una proroga.
L'appartenenza di singoli iscritti al Sindacato può cessare automaticamente o per deliberazione degli organi del Sindacato stesso.
Cessa automaticamente:
Le cariche di membro della Segreteria Generale è incompatibile con quella di membro di altre Segreterie del Sindacato Autonomo di Polizia. I membri dei Collegi dei Probiviri e dei Sindaci non possono rivestire cariche direttive od esecutive dell'organizzazione del Sindacato Autonomo di Polizia. E' inoltre incompatibile la carica di proboviro regionale con quella di proboviro nazionale, nonché quella di sindaco ad un determinato livello con quella di sindaco ad un altro qualsiasi livello.
Gli Organi centrali e periferici del Sindacato Autonomo di Polizia, che gestiscono un proprio fondo, nonché le persone che li rappresentano, sono direttamente responsabili del loro corretto utilizzo. I rappresentanti degli Organi centrali e periferici sono direttamente responsabili delle obbligazioni che assumono per qualsiasi motivo o causa e non potranno essere mallevati dalla Segreteria Generale. La Segreteria Generale può disporre controlli o interventi di natura finanziaria senza assunzioni di responsabilità.
Ogni rappresentante del Sindacato Nazionale, nonché ogni membro di segreteria a qualsiasi livello, che verrà a trovarsi, per ragioni sindacali, nelle condizioni di non dover percepire in tutto o in parte gli emolumenti mensili, potrà essere preso in carico, per un periodo massimo di cinque anni, dall’organismo sindacale di appartenenza.
Le strutture direttive ed esecutive del Sindacato Autonomo di Polizia diffondono le iniziative dirette a favorire la partecipazione degli iscritti all’attività sindacale.
Allo scopo di meglio diffondere le notizie per la partecipazione della base alle scelte del Sindacato ed al fine di poter
più agevolmente perseguire le finalità del S.A.P., potrà essere istituito, con delibera dell’Esecutivo Nazionale,
un organo nazionale di informazione.
La linea politica e la gestione di tale organo è affidata dalla Segreteria Generale.
Fatta salva l’eventuale redazione e diffusione dei notiziari sindacali ad esclusivo uso interno, preventivamente autorizzati
dalla Segreteria Generale, è fatto divieto a tutte le strutture dal S.A.P. ed a chiunque dei suoi associati avere,
commercializzare e vendere, anche con contratti simulati, organi di stampa e di informazione che possano,
anche surrettiziamente, essere riferiti al S.A.P..
I responsabili delle strutture, che dovessero disattendere a quanto previsto dal comma precedente, incorreranno nella sanzione dell’espulsione,
con provvedimento che sarà formalizzato secondo le previsioni statutarie, solo dopo che sia rimasta priva di efficacia
la diffida ad interrompere e cessare la pubblicazione entro giorni venti.
Tale diffida dovrà essere notificata a cura della Segreteria Generale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal suo Regolamento sono a titolo gratuito.Con delibera del Consiglio Nazionale ed in relazione alle disponibilità di bilancio, sono previsti rimborsi spese per tutti gli organi nazionali e periferici del Sindacato.
Ai sensi dell'art.111, comma 4 - quinques, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460:
a) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante
la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
b) in caso di scioglimento del Sindacato, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio
del sindacato stesso, ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
c) il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile
né restituibile.Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata
dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.
Le strutture periferiche di cui all’art. 10 dello Statuto del S.A.P. della Regione Lazio e della Provincia di Roma si conformano esclusivamente alle direttive vincolanti del Segretario Generale secondo le procedure previste per la Segreteria Generale e gli organi di controllo nazionali.
FINE DEGLI ARTICOLI
Il presente Statuto, che si compone di numero 30 articoli, è stato approvato dal VI° Congresso Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia, che si è svolto in Montesilvano (Pescara) dal 25 al 27 maggio 2004.
La struttura nazionale del SAP è così composta:
Si elencano di seguito gli attuali membri dell' Esecutivo Nazionale SAP
Si elencano di seguito gli attuali membri del Consiglio Nazionale SAP
Per l' elenco completo delle Segreterie provinciali e regionali SAP, dislocate sul territorio nazionale, vi rimandiamo a questa pagina